edilizia
Permesso di costruire: annullamento solo con adeguata motivazione se é decorso un lungo lasso di tempo dal rilascio
I principi sanciti dal TAR Lazio, Roma II Quater, sentenza del 18.3.2015, n. 4312.
Si tratta, quindi, dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, rispetto al quale l’amministrazione è tenuta a motivare sulle ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, ciò in particolare quando sia trascorso un lungo lasso temporale dalla sua adozione, come nel caso di specie.
Posto quanto sopra, il TAR Lazio, Sezione II quater nella sentenza del 18 marzo 2015, n. 4312 ha evidenziato come nella vicenda attenzionata il provvedimento impugnato ha considerato quale unico presupposto la illegittimità del provvedimento annullato, senza alcuna valutazione né del tempo, particolarmente lungo trascorso, né dell’interesse pubblico attuale all’esercizio dell’autotutela e all’affidamento del privato.
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che il provvedimento di autotutela debba essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi (Consiglio di Stato n. 2468 del 2014; n.2567 del 2012).
Non ignora, peraltro, il Collegio che un orientamento giurisprudenziale diffuso ritiene che l’ annullamento d'ufficio di un titolo edilizio non necessiti di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi questo nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (Consiglio di Stato n. 562 del 2015; n. 4982 del 2011; n. 7342 del 2010).
Nel caso di specie, precisa il giudice amministrativo, si tratta della revoca in via di autotutela di un permesso di costruire rilasciato nel 2009, a conclusione di un procedimento di condono iniziato più di venti anni prima, nel corso del quale l’amministrazione avrebbe dovuto e potuto valutare la affermata difformità delle circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di condono, trattandosi di circostanze rilevanti proprio ai fini della positiva conclusione della domanda di condono e facendo l’amministrazione riferimento a foto relative ad anni precedenti al rilascio del permesso di costruire.
Una volta rilasciato il permesso di costruire dopo ventitre anni dall’avvio del procedimento di condono, le esigenze di tutela dell’affidamento e di certezza dei rapporti giuridici sottese alla norma di cui all’art 21 nonies della legge n. 241 del 1990 devono essere considerate in caso di annullamento di tale permesso.
Il provvedimento impugnato, invece, non contiene alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento illegittimo.
Né contiene, anche ai fini della censura di difetto di istruttoria, alcun riferimento ad un eventuale esame condotto circa l’effettiva data di realizzazione delle opere, basandosi solo sulle risultanze delle fotografie, senza tenere conto che anche lo stato dei luoghi, capannoni di un piano fuori terra in area con folta vegetazione, poteva rendere di difficile lettura le foto aeree.
Inoltre, lo stesso provvedimento impugnato considera le varie opere abusive oggetto delle domande di sanatoria presentate nel 1986, affermando che dalle fotografie, “alcuni fabbricati non erano presenti o non erano delle dimensioni riportate negli elaborati progettuali”. E’ evidente dunque, conclude il TAR , il difetto di istruttoria e di motivazione anche in relazione a tale profilo di difformità totale o parziale rispetto alle domande di sanatoria e al successivo iter procedimentale.
Sotto tali profili il TAR ha accolto il ricorso con annullamento del provvedimento illegittimamente adottato dal Comune.
Per acquisire il testo della sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(18 marzo 2015)
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