Fiscalità Enti Locali
Scontro al TAR: l'ANCI Lazio mobilita 56 Comuni per contrastare l'IMU sui terreni agricoli
Sollevate questioni di legittimità costituzionale oltre a molteplici violazioni dello Statuto del Contribuente. In tempo reale l'aggiornamento sull'esito dell'imminente udienza cautelare del 21 gennaio p.v.. Nell'articolo stralci delle censure sollevate e l'elenco dei Comuni.
La mattina del 21 gennaio 2015 ci sarà una dura battaglia a Roma, presso la Sezione II del TAR Lazio per sospendere definitivamente l'efficacia dei provvedimenti con i quali il Governo ha inteso revisionare il perimetro dei comuni montani ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli.
In particolare, attraverso l'ultilizzazione del criterio dell'altitudine del "centro" del Comune, solo i comuni sopra i 600 metri sono esenti dall'IMU e per quelli con altezza dal centro tra 281 e 600 l'esenzione riguarda solo i terreni posseduti o condotti da agricoltori professionali.
Sulla base del detto "l'unione fa la forza", l'Anci Lazio si è fatta promotrice della mobilitazione dei Comuni, per intervenire tutti insieme nel giudizio già pendente davanti al giudice amministrativo al fine di rappresentare le difficoltà concrete derivanti dall'applicazione del nuovo criterio altimetrico.
A tal fine il Presidente dell'Anci Lazio, Alessio Chiavetta, particolarmente attento alla tutela dei piccoli Comuni, ha messo a disposizione il responsabile dell'Ufficio Legale dell'ANCI che svolgerà l'incarico a titolo gratuito.
Quanto ai motivi di censura si riportano alcuni stralci dell'atto:
- Violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000).
La previsione del pagamento a far data 26 gennaio 2015 relativa all'anno di imposta 2014 è illegittima in quanto le disposizioni tributarie ai sensi dell'art. 3 comma 1 non possono avere efficacia retroattiva e le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore. Il decreto interministeriale è stato tardivamente adottato con conseguente violazione anche del comma 2 dell'art. 3 in quanto ha introdotto l'imposizione tributaria in esame a carico di contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dall'adozione del provvedimento.
- Irrazionalità, arbitrarietà, illogicità del criterio altimetrico. Disparità di trattamento. I territori dei singoli Comuni hanno una diversità di altitudine e, se un Comune si trova ad una altitudine superiore ai 600 metri, ma nell'ambito territoriale i terreni si trovano al di sotto dei 600 metri, questi sono comunque esenti dall'IMU. Di contro laddove il Comune classificato ad una altitudine inferiore ai 600 metri ricomprenda aree ad una altitudine superiore, i terreni oltre i 600 metri non sono comunque esentati dal pagamento.
- Sostituzione di entrate certe con entrate future ed incerte ed introduzione di misure di carattere compensativo ad impegni finanziari già assunti. Pericolo di dissesto finanziario. Nell'atto viene riportata, a titolo esemplificativo, la posizione del Comune di Ischia di Castro dove si legge che "La riduzione e di conseguenza il mancato introito delle somme a compensazione provocherà ai fini del bilancio la necessità di una maggiore pressione fiscale sui cittadini o uno stato di dissesto finanziario e pesanti conseguenze sulla effettiva erogazione dei servizi essenziali per la comunità".
- Violazione dell'art. 4 dello Statuto del Contribuente. I provvedimenti impugnati hanno sostanzialmente creato una nuova categoria di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta in quanto hanno trasformato i "Comuni montani e collinari" in "Comuni agricoli" annullando la precedente classificazione di cui alla circolare MEF n. 9/1993. L'applicazione dell'imposta a tale nuova categoria di soggetti avvenuta con decreto legge è illegittima in quanto l'art. 4 stabilisce espressamente che "Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti".
- Violazione art. 10 Statuto del Contribuente. La presenza nell'ordinamento tributario dei principi della collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente nonché dell'affidamento del cittadino sono attuazione dei principi stabiliti dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 97 della Costituzione. Eventuali determinazioni adottate dai Comuni in ordine al pagamento, in siffatto breve termine, dell'IMU su terreni prima esentati e a maggior ragione per l'anno 2014, paleserebbero evidente la violazione dell'art. 10 citato.
- Questione di legittimità costituzionale. Violazione artt. 3, 23, 53, 97 e 47 della Costituzione.
Violazione art. 23 della Costituzione. Il Dl 66/2014 non contiene quei requisiti di contenuto minimo (soggetto passivo, presupposto e misura del tributo) necessari affinché possa essere introdotta una disciplina di dettaglio con decreto interministeriale. Violata la riserva di legge.
Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione. La rimodulazione dell'esenzione IMU produce, in via generale, disuguaglianze e sperequazione, in quanto riconduce sotto norme comuni situazioni totalmente ed assolutamente diverse utilizzando un criterio quello dell'altitudine del Comune misurato dalla Casa Comunale che non può legittimamente fondare l'imposizione. Vulnerato anche il profilo dell'affidamento della stabilità dell'ordinamento tributario e contrarietà all'art. 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione).
Violazione art. 53 e 47 della Costituzione.
Accanto all'ANCI Umbria, Veneto, Liguria e Abruzzo, l'Anci Lazio sarà presente nel giudizio insieme ai seguenti Comuni:
1. Comune di Acquapendente
2. Comune di Anguillara Sabazia
3. Comune di Atina
4. Comune di Aquino
5. Comune di Arlena di Castro
6. Comune di Bagnoregio
7. Comune di Boville Ernica
8. Comune di Bracciano
9. Comune di Canale Monterano
10. Comune di Canepina
11. Comune di Canino
12. Comune di Canterano
13. Comune di Capranica (VT)
14. Comune di Caprarola
15. Comune di Capodimonte
16. Comune di Colli sul Velino
17. Comune di Coreno Ausonio
18. Comune di Cottanello
19. Comune di Esperia
20. Comune di Falvaterra
21. Comune di Farnese
22. Comune di Filacciano
23. Comune di Formia
24. Comune di Gavignano
25. Comune di Genzano di Roma
26. Comune di Gradoli
27. Comune di Grotte di Castro
28. Comune di Ischia di Castro
29. Comune di Latera
30. Comune di Marta
31. Comune di Mandela
32. Comune di Monte Porzio Catone
33. Comune di Montebuono
34. Comune di Montelibretti
35. Comune di Montorio
36. Comune di Onano
37. Comune di Oriolo Romano
38. Comune di Piansano
39. Comune di Piedimonte San Germano
40. Comune di Poggio Mirteto
41. Comune di Rocca Priora
42. Comune di Roccasecca
43. Comune di Ronciglione
44. Comune di San Cesareo
45. Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano
46. Comune di Sant’Andrea del Garigliano
47. Comune di Sant’Apollinare
48. Comune di San Lorenzo Nuovo
49. Comune di Roviano
50. Comune di Torrice
51. Comune di Valentano
52. Comune di Vallerano
53. Comune di Velletri
54. Comune di Vetralla
55. Comune di Vicovaro
56. Comune di Vignanello
La Direzione
(14 gennaio 2015)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.
Follow @quotidianopaComunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.
Newsletter Quotidiano della P.A.
Incorpora le Notizie del QPA
Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.
Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito: