Gare pubbliche
Il principio dell'immodificabilità delle offerte vale anche per le concessioni di servizi
Il Consiglio di Stato assimila le concessioni agli appalti.
Un liceo milanese indice una gara per affidare il servizio di erogazione all’interno del plesso scolastico di bevande fredde, calde, snack/merendine, panini, focacce, et similia.
La commissione di gara, dopo avere attribuito alle offerte tecniche delle tre partecipanti lo stesso punteggio di 40 punti ed avere aperto le loro offerte economiche, ha formato una prima graduatoria secondo le prescrizioni della lex specialis di gara, ma ha poi deciso di modificare i criteri di valutazione delle offerte economiche e proceduto nuovamente all’attribuzione dei punteggi, facendo prevalere l’offerta economica della ditta che in un primo momento non si era classificata al primo posto.
Impugnato l’esito finale della gara il TAR lombardo aveva dato ragione alla ricorrente. Che ha però poi subìto la notificazione dell’appello da parte della soccombente in primo grado.
Il caso è stato deciso, definitivamente, dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza del 4 giugno 2015 n. 2755.
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che pur non potendosi ritenere applicabili alle concessioni di servizi tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, non di meno l’art. 2, comma 1, del Codice prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso codice”.
A tal proposito, si è già affermato nella giurisprudenza comunitaria che la normativa di principio di derivazione comunitaria trova applicazione non limitatamente agli appalti di lavori, servizi e forniture ma presenta una valenza pressoché generalizzata nel settore dei contratti pubblici”, per cui l’art. 30 del Codice si inserisce nell'ottica di una progressiva assimilazione delle concessioni agli appalti, con l'obiettivo, di matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatori a rispettare anche nelle procedure di affidamento delle prime i principi dell'evidenza pubblica comunitaria, tra i quali i canoni di trasparenza invalsi nelle seconde attraverso una procedura tipica di gara, nella quale si impone l'esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale.
Da tanto deriva che la regola della non modificabilità in corso di gara dei criteri di valutazione predeterminati dalla lex specialis è valida in via generale anche per le procedure di affidamento delle concessioni di servizi, tanto più quando siano già state aperte le buste delle offerte, in quanto applicazione diretta dei fondamentali principi di parità di trattamento dei concorrenti e di effettività del loro confronto competitivo, che sono osservati se il confronto è eseguito per tutti i concorrenti secondo i parametri certi e comuni sulla cui base ciascuno di essi ha definito l’offerta.
Rodolfo Murra
(7 giugno 2015)
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