Lotta alla criminalità
L'Antimafia al centro degli appalti
Il Consiglio di Stato estende anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria la possibilità di richiedere l'interdittiva antimafia.
E' quanto stabilito nella sentenza del 23 aprile 2014 con la quale il Consiglio di Stato, annullando la sentenza del TAR, ha ritenuto legittima la revoca della aggiudicazione effettuata dal Comune che aveva richiesto ed acquisito un’informazione antimafia positiva relativamente ad un appalto di lavori con importo a base d’asta pari a 133.000 mila euro e, pertanto, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Siamo in Calabria ed il Comune di Vibo Valentia, acquisita un’informativa antimafia positiva dalla Prefettura di Reggio Calabria, procedeva alla revoca dell’aggiudicazione ed aggiudicava l’appalto all’impresa classificatasi seconda in graduatoria.
Il TAR dava ragione all'impresa, in quanto argomentando a contrario dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (che sancisce l’obbligo di acquisire le informazioni esclusivamente per importi di gara d’appalto superiori alla soglia di rilevanza comunitaria) ricavava il principio secondo cui, nel caso di specie, fosse esclusa la possibilità di acquisire l’informativa interdittiva, trattandosi di appalto di lavori con importo a base d’asta pari a 133.000 mila euro e, pertanto, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Il Consiglio di Stato ha, invece, accolto l'appello proposto dal Ministero dell’Interno il quale ha contestato, tra l'altro, le conclusioni del T.A.R., per aver lo stesso omesso di considerare la circostanza che, pur non prevedendo la normativa un obbligo per la stazione appaltante di richiedere l’informazione nei casi di appalti sotto soglia, una facoltà in tal senso sia riconosciuta nella lex specialis. Tale previsione era stata inserita dal Comune nel Bando allo scopo di attuare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di un protocollo di legalità stipulato, ai sensi dell’art. 15 l.241/90, tra Comuni della Provincia di Vibo Valentia.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la ratio, che caratterizza tutta la normativa vigente in materia, è quella della lotta alla criminalità mafiosa, interesse quest’ultimo preminente e prevalente nei confronti di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato. Ed è, proprio, in virtù di questa ratio che deve ritenersi la piena ed assoluta legittimità delle previsioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, peraltro in linea con il suddetto Protocollo di legalità che prevede che il rilascio delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 debba avvenire anche al di fuori dai casi previsti nel medesimo, sancendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nel bando o direttamente nel contratto una clausola che riserva alla stazione appaltante la possibilità di acquisire tale informazione.
Prescindendo dal Protocollo di legalità, il Consiglio di Stato si spinge oltre precisando che la circostanza che la normativa sancisca l’obbligo di acquisire l’informazione esclusivamente nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia, per i quali, pertanto, l’informazione deve ritenersi valida.
Tale conclusione viene desunta dalla presenza di un indice in tal senso nell’ordinamento giuridico, dal quale deriva, quale corollario, che, a prescindere dalla legittimità della richiesta d’informazione, il contenuto positivo della stessa valga a precludere la nascita di un rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed i soggetti coinvolti dall’informativa o, ancora, a paralizzare le sorti di un rapporto già sorto tra le stesse.
In particolare, l’art. 4, comma 6, del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, prevede che: “Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite”.
Silvia Capovin
(26 aprile 2014)
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