Giustizia
Appalti: con l'esclusione della prima classificata non è necessario formulare una nuova graduatoria
Nessuna norma impone di rifare il conteggio dei punti dell'offerta economica quando la procedura è ormai conclusa con l'aggiudicazione provvisoria della gara. La sentenza del TAR Basilicata del 21 luglio 2015 n. 430.
In materia di pubblici appalti, una volta formata la graduatoria, nel caso in cui la prima classificata venga esclusa per mancanza dei requisiti, la stazione appaltante non deve procedere alla formulazione di una nuova graduatoria dei punteggi, non tenendo conto dell’offerta esclusa, in quanto, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in tale ipotesi legittimamente l’aggiudicazione avviene in capo alla seconda classificata.
Lo ha deciso il Tar Basilicata nella sentenza del 21 luglio 2015 n. 430 che ha, a tal fine, richiamato i principi sanciti dalla giurisprudenza a tenore dei quali nessuna norma impone di rifare il conteggio dei punti dell'offerta economica quando la procedura è ormai conclusa con l'aggiudicazione provvisoria della gara.
È anzi previsto che la valutazione dell'efficacia di quella aggiudicazione sia subordinata a determinati accertamenti. In caso di esito negativo, la stazione appaltante è tenuta ad aggiudicare alla seconda classificata e ciò per un principio di economia degli atti e delle procedure, di concentrazione delle operazioni di gara, nonché per l'interesse pubblico alla sollecita conclusione delle procedure selettive. Soltanto ove sia il primo che il secondo classificato risultino carenti dei requisiti prescritti, da accertarsi nel momento conclusivo della gara, la stazione appaltante è tenuta a formare una nuova graduatoria con l'esclusione dei primi due.
È questo il disposto dell'art. 48 del citato d.lgs. n. 163/2006, che non può essere ritenuto applicabile alla sola soglia di anomalia, ma riguarda il controllo sul possesso dei requisiti delle imprese partecipanti alla gara.
Tale orientamento, conclude il Collegio, è in linea col favor recentemente manifestato dal legislatore per il regolare e rapido espletamento della procedura di gara. Infatti, l’ultimo periodo del comma 2bis dell’art. 38 del medesimo d.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’art. 39, co. 1, d.l. n. 90/2014, dispone che: “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.
Enrico Michetti
La Direzione
(26 luglio 2015)
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