Retribuzioni
Quattordicesima, i chiarimenti dell'INPS sulla corresponsione
Con la Circolare n. 130 del 2 luglio 2015 l'Istituto illustra i vari casi in cui è prevista la concessione del beneficio.
Con la Circolare n. 130 del 2 luglio 2015, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si occupa della “Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima)”.
In particolare, l'INPS evidenzia che l’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
L'Istituto, a questo proposito, ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Requisiti di età. Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Requisiti di contribuzione. Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che sono consultabili cliccando sul testo integrale della Circolare 130/2015.
Requisiti reddituali. La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti riportati nella Circolare in esame, in relazione agli anni di contribuzione.
Valutazione dei redditi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi: i trattamenti di famiglia comunque denominati; le indennità di accompagnamento; il reddito della casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Per altri tipi di reddito da non considerare vedasi la Circolare in esame.
Limiti di reddito. La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti. Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
La Circolare in esame affronta poi il tema delle pensioni delle gestioni private, delle pensioni delle gestioni pubbliche e dei equisiti contributivi, precisando che, nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata.
L'INPS precisa che sulla intranet della gestione pubblica, nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, con l’indicazione della relativa motivazione. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva indicando le relative motivazioni.
Per avere maggiori informazioni:
vai al testo integrale della Circolare n. 130/2015 e agli allegati
Fonte: INPS
Moreno Morando
(2 luglio 2015)
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