GIUNTA REGIONALE
Accesso alle informazioni ambientali: approvato il Regolamento
Ponderazione tra diritto alla riservatezza e trasparenza della PA, il principale obiettivo dell'Esecutivo.
Con D.G.R. 798/2015 la Giunta Regionale ha approvato il “Regolamento in materia di accesso alle informazioni ambientali e loro diffusione”, in attuazione degli obiettivi della L.R. 6/2012 e sulla scorta della disciplina generale in materia di diritto di accesso contenuta nella L. 241/1990.
Si definiscono informazioni ambientali quelle in possesso della Regione, in quanto da essa prodotte o ricevute o materialmente detenute da persona fisica o giuridica per suo conto, disponibili in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma, riguardanti:
- lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, suolo, acqua…);
- i fattori di pressione (sostanze, energie, rifiuti, radiazioni…) che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente;
- le misure (amministrative, politiche, legislative…) che influiscono o possono influire sia sui fattori che sugli elementi dell’ambiente e che sono finalizzate a proteggere questi ultimi;
- le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
- le analisi economiche (costi-benefici) usate per la realizzazione delle misure prima menzionate;
- lo stato della salute e della sicurezza umana nella misura in cui possono essere influenzati dalla condizione in cui si trovano gli elementi dell’ambiente.
Gli obiettivi: garantire e promuovere la diffusione dell’informazione ambientale e la semplice fruizione da parte di tutti i cittadini; favorire una maggiore sensibilizzazione della popolazione nei confronti dei problemi ambientali; salvaguardare il diritto delle attuali generazioni e di quelle future di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute; assicurare e regolare il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalla Regione, dagli Enti controllati e vigilati e dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale.
Tutti, persone fisiche o giuridiche, possono presentare istanza di accesso alle informazioni ambientali senza che sia necessario dichiarare il proprio interesse.
Particolare attenzione deve essere, tuttavia, riconosciuta ai c.d. "controinteressati" (così come disciplinati nella citata L. 241/1990, art. 22). Si tratta di soggetti che, dall’altrui esercizio del diritto di accesso, potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Infatti, una delle finalità del diritto di accesso è quella di ponderare l’interesse pubblico alla trasparenza della PA e all’informazione con quello privato alla riservatezza.
Punto di forza del Regolamento, inoltre, è la facile fruizione di queste informazioni ambientali da parte dei cittadini. A tal fine la Regione Basilicata si avvale di reti di telecomunicazioni informatiche per riportare le informazioni ambientali sui siti istituzionali, garantendo l’erogazione delle stesse in maniera semplice e completa per gli utenti.
In conformità alla normativa nazionale, due sono le modalità di accesso: informale e formale. La prima avviene senza peculiari requisiti di forma e trasmissione: occorre solo indicare le informazioni ambientali oggetto della richiesta ovvero gli estremi del documento o degli elementi che ne consentono l’individuazione, eventualmente la forma/formato in cui l’informazione è richiesta.
In alternativa, se non è possibile la forma di accesso informale, sarà necessario ricorrere a quella formale. In quest’ultimo caso l’istante dovrà indicare, oltre agli elementi previsti per l’accesso informale, anche: le proprie generalità ed eventualmente il termine entro cui intende ricevere l’informazione. Resta, tuttavia, una mera facoltà per il richiedente, quella di indicare la motivazione della richiesta.
Infine, l'istante ha diritto a ricevere la decisione circa l’ammissibilità o meno dell’accesso entro 30 giorni dalla domanda (massimo 60 giorni in caso di complessità delle informazioni richieste).
Fonte: BUR Basilicata
Roberta Notarfrancesco
(2 luglio 2015)
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