Appalti
Il Consiglio di Stato chiarisce il concetto di prodotto di "ultima generazione"
I principi sanciti dalla Terza Sezione nella sentenza del 16 luglio 2015 n. 3574.
Un’Azienda Ospedaliera sarda ha disposto l’esclusione di una concorrente da una gara per la fornitura quadriennale della diagnostica del settore ematologia perché «…l’apparecchiatura non corrisponde all’ultima generazione prodotta dal medesimo soggetto partecipante, in difformità a quanto previsto nel capitolato tecnico secondo cui la strumentazione offerta deve essere tassativamente nuova, tecnologicamente avanzata, di ultima generazione».
Il TAR adito dall’impresa ha rigettato il ricorso che questa aveva proposto ritenendo ingiusta l’esclusione. Da qui l’impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato.
I Giudici di appello hanno accolto il gravame con sentenza n. 3574 del 16 luglio 2015 resa dalla Sezione Terza.
Il Supremo Consesso ha dapprima ribadito un principio già affermato in altre occasioni: la richiesta della stazione appaltante di fornire un prodotto di ultima generazione, infatti, non può essere interpretata come comportante l’obbligo di offrire il modello più recente disponibile all’interno del catalogo dell’impresa produttrice, perché tale interpretazione, oltre ad introdurre un elemento di incertezza nella determinazione della prestazione offerta, comprimerebbe la libertà di scelta dell’impresa nel formulare l’offerta complessivamente più conveniente con riferimento al quadro dei requisiti tecnici richiesti ed al prezzo base di gara. Mentre la disposizione può essere intesa nel senso di prevedere l’obbligo per l’impresa partecipante di fornire, del modello offerto, l’ultima e più aggiornata versione in commercio.
La Sezione ha quindi osservato, con riferimento al caso di specie, che i concetti di “strumentazione nuova”, “tecnologicamente avanzata” e di “ultima generazione”, che erano contenuti nelle disposizioni del disciplinare e del capitolato tecnico della gara in questione, avevano un contenuto del tutto astratto e generico e potevano trovare una loro specificazione solo attraverso l’indicazione di specifici requisiti tecnici che, secondo la stazione appaltante, le strumentazioni offerte devono avere. Tali requisiti possono essere resi concreti attraverso il riferimento ad una determinata tecnologia ed essere resi più espliciti mediante l’indicazione dell’anno a partire dal quale tale tecnologia è stata applicata, ovvero facendo riferimento a particolari requisiti che la tecnica, in continua evoluzione, ha reso possibile nel settore di riferimento. In assenza di tali specifiche indicazioni non risulta invece possibile stabilire, con sufficiente grado di certezza, quali strumentazioni siano da ritenersi (o meno) di “ultima generazione”.
Sulla base di queste considerazioni non si è potuta ritenere legittima l’esclusione dalla gara in esame della concorrente appellante per aver offerto una apparecchiatura che non era l’ultimo modello prodotto dalla stessa ditta, ma rispondeva comunque a tutti i requisiti tecnici indicati nel bando e sotto certi profili anzi li possedeva in misura maggiore rispetto a quello che cronologicamente è l’ultimo modello messo in produzione.
Rodolfo Murra
(19 luglio 2015)
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