Giustizia amministrativa
Concorsi: la P.A. non può obbligare i candidati a produrre documenti attestanti fatti che già conosce
Ancora una esclusione dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato nella sentenza del 20 maggio 2015.
Un volontario in ferma militare prolungata, impugnava, dinanzi al TAR Lazio, il decreto con il quale il Ministero della Difesa aveva disposto la sua esclusione dal concorso per l’arruolamento di volontari in ferma prefissata di quattro anni nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, a cagione della mancata produzione dell’estratto della documentazione di servizio.
Il TAR respingeva il ricorso sia perché risultava documentalmente provato che il ricorrente non aveva consegnato l’estratto della documentazione di servizio, sia perché una specifica disposizione del bando prevedeva espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo per i concorrenti di consegnare, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, copia dell’estratto della documentazione di servizio.
Il candidato proponeva appello, deducendo essenzialmente la violazione dell’art. 18 della L. n. 241/90 nella parte in cui prescrive che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso…..”
Il Consiglio di Stato, con decisione del 20 maggio 2015 n. 2554 della Quarta Sezione, ha ovviamente dato ragione al militare.
I giudici di appello, infatti, richiamando il loro costante orientamento, hanno fatto due semplici considerazioni:
a) per un verso, l’Amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);
b) per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.
Sulla base di tali premesse, la Sezione ha concluso nel senso che è la stessa previsione del bando ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 L. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR non legittima la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso. Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione.
Rodolfo Murra
(23 maggio 2015)
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