Fuoristrada da città
I SUV espulsi dalla ZTL
Disciplina limitativa della circolazione: a chi spetta l'emanazione? Il Consiglio di Stato dà ragione al Sindaco di Firenze.
Con ordinanza del 27 dicembre 2004 il Sindaco di Firenze introduceva disposizioni limitative dell’accesso dei veicoli denominati S.U.V. (sport utility vehicle) nella zona cittadina a traffico limitato (Z.T.L.), con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Veniva infatti disposto di non rinnovare alla scadenza, o di non rilasciare, i permessi per l’accesso alla Zona per le “autovetture” aventi diametro delle ruote superiore a 730 cm., e dunque in pratica per i detti S.U.V., pur con delle eccezioni (in particolare, per i residenti, nonché per le auto ricoverate in rimesse e aree private).
L’ordinanza concerneva i veicoli che l’atto sindacale riferisce essere “comunemente denominati “fuoristrada da città”, la cui caratteristica più saliente viene colta nel loro possedere “una massa e un diametro ruote notevolmente superiore alle comuni vetture da città”.
Le ragioni giustificative del provvedimento venivano rinvenute essenzialmente in due proposizioni (rispetto alle quali gli ulteriori elementi contenutivi risultano rivestire un ruolo solo secondario e complementare):
- le strade e i marciapiedi del centro cittadino, per la loro antichità, hanno “dimensioni particolarmente ridotte”, e come tali sono “assolutamente inidonei a sopportare il transito e la sosta” dei veicoli di cui si tratta;
- le grosse dimensioni dei pneumatici di questi veicoli faciliterebbero “manovre vietate e scorrette”, provocando “oltre al pericolo ed intralcio alla circolazione dei pedoni, anche danneggiamenti alla pavimentazione”.
Proponevano ricorso al TAR toscano una serie di industrie automobilistiche specializzate nella produzione di questi veicoli, ma i giudici di primo grado rigettavano l’impugnativa con sentenza n. 5219 del 2005.
I soccombenti proponevano allora appello.
Il Consiglio di Stato (Quinta Sezione), nel confermare nel merito con sentenza n. 5191 del 13 novembre 2015 la decisione di prime cure, si è premurato di affrontare, in particolare, i due distinti profili legati alla competenza all’emanazione del provvedimento.
I giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, affermato in primo luogo che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, che possono essere adottati ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 285 del 1992, ineriscono alla competenza comunale e non anche a quella statale.
In secondo luogo, nell’affermare che le misure previste dall’art. 7 del Codice della Strada devono intendersi oggi, di norma, rimesse alla competenza della dirigenza comunale, il Consiglio di Stato ha però altresì rilevato come una deroga a tale principio valga, sulla scorta dei contenuti dello stesso art. 7, per le misure di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali lo stesso articolo del Codice prevede l’intervento di un organo politico. Quindi, in definitiva, spettava al Sindaco disciplinare la materia de qua e non all’apparato burocratico dell’Ente locale.
Rodolfo Murra
(15 novembre 2015)
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