Delega Fiscale
Riscossione: in vigore dal 22 ottobre le nuove norme di semplificazione
In Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo che si compone di 15 articoli e nelle premesse richiama la legge n. 23/2014 sul mandato al Governo per un sistema tributario piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 è stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, che contiene “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
Il Decreto si compone di 15 articoli, entrerà in vigore il 22 ottobre e nelle premesse richiama la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita.
L’articolo 1 tratta della “Sospensione legale della riscossione”, apportando una serie di modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’articolo 2 si occupa della “Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate”, prevedendo che l'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, e' sostituto dal seguente, "Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute):
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.".
Inoltre, l'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' sostituito dal seguente, "Art. 8 (Adempimenti successivi).
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Per consultare il testo integrale vedi in calce.
L’articolo 3 tratta degli “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate” e l’art. 4 dei “Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari”.
Il successivo articolo 5 si occupa della “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”, mentre l’art. 6 di “Sospensione della riscossione - Sgravio Commutazione dell'atto di irrogazione”.
L’articolo 7 si occupa della rateazione dell’imposta di successione; quello successivo (8) della “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”.
L’articolo 9 del Decreto in esame affronta il tema degli “Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”.
L’articolo 10 tratta della “Dilazione di pagamento”; quello successivo (11) dell’autotutela.L’articolo 12 prevede la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, mentre il 13 tratta della “Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo”.
L’art. 14 si occupa della “Notifica a mezzo di posta elettronica certificata” e l’ultimo articolo (15) del Decreto legislativo in esame prevede disposizioni transitorie.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 159.
Moreno Morando
(8 ottobre 2015)
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