Condividi la notizia

Riforma

Codice Penale: al via i nuovi reati di frode processuale e depistaggio

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva i nuovi delitti.

Il 5 luglio 2016 l'Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato l'AC. 559-B, che introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali.
 
- Il nuovo delitto (art. 375 c.p.)
L'articolo 1 sostituisce l'art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
  • mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato

Il nuovo reato è aggravato quando:

  • il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà);
  • il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni).

La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:

  • ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
  • aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.

 

L'articolo 3 modifica l'art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

Dossier
Documenti e risorse WEB

 

- Ulteriori aggravanti

L'articolo 1 della legge interviene anche sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale per innalzare a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimento - al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a 3 anni.

 

Inoltre, la legge inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. 

In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.

La pena da applicare è così determinata:

  • reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
  • reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
  • reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

 

L'articolo 2 del provvedimento inserisce nel codice penale l'articolo 384-ter(Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici gravi delitti, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Fonte: Camera dei Deputati

La Direzione

(6 luglio 2016)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia

3 maggio 2014
Riforma | Atti osceni, immigrazione clandestina, falsità in atti, danneggiamento e molti altri delitti diventeranno semplici illeciti amministrativi, in Gazzetta Ufficiale la legge per trasformare i reati in sanzioni e messa in prova degli imputati.

 
 
Condividi la notizia

19 marzo 2015
Riforme | Il testo della norma appena pubblicata sulla G.U. prevede la non punibilità nei reati per i quali è prevista una pena non superiore a 5 anni, ma con importanti eccezioni.

 
 
Condividi la notizia

2 marzo 2018
Consulta | È incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del Codice di procedura penale.

 
 
Condividi la notizia

11 febbraio 2015
Mef | La Commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha ascoltato in audizione la dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione Debito pubblico.

 
 
Condividi la notizia

20 dicembre 2015
Manovra economica | Il provvedimento ora torna all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

 
 
Condividi la notizia

9 maggio 2019
Riforma | Il provvedimento passa ora nuovamente all'esame del Senato per la seconda deliberazione.

 
 
Condividi la notizia

11 agosto 2014
Anticorruzione | Nelle condanne per reati contro la P.A. la sospensione condizionale della pena non produce effetti sull'applicazione dell'art. 3 d.lgs n. 39/2013.

 
 
Condividi la notizia

30 novembre 2014
Parlamento | I disegni di legge passano ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

 
 
Condividi la notizia

28 settembre 2017
Camera dei Deputati | Approvate le modifiche ed ulteriori disposizioni di legge.

 
 
Condividi la notizia

24 ottobre 2018
Riforma | Il testo ora passa all'esame della Camera dei Deputati.

 
 
Condividi la notizia

22 settembre 2017
Ministero dell'Interno | Riportiamo l'interrogazione a risposta immediata sulle modalità di utilizzo da parte degli enti locali dei proventi delle sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada.

 
 
Condividi la notizia

13 luglio 2016
Finanza pubblica | Il testo ora passa alla Camera dei Deputati.

 
 
Condividi la notizia

18 giugno 2014
Riforme | A proporlo è il presidente Raffaele Cantone durante un'audizione in commissione ambiente della Camera dei Deputati.

 
 
Condividi la notizia

1 maggio 2016
corte di Cassazione | L'applicabilita dell'art. 650 del codice penale. I principi sanciti nella sentenza n. 15993/2016.

 
 
Condividi la notizia

19 ottobre 2016
Lavoro in agricoltura | Reclusione fino a sei anni per ogni lavoratore reclutato. Atresto in flagranza di reato. Tutela delle vittime. Molte le modifiche. Approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il disegno di legge.

 
 

Ascolta "La Pulce e il Prof"

 
Il diritto divulgato nella maniera più semplice possibile
 
 

Comunicato Importante Selezione Docenti Accademia della P.A.

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale, ricerca e seleziona personale per singole docenze in specifiche materie delle Autonomie locali da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure complesse nei Centri di Competenza.

Leggi il comunicato completo

 
 
 
 
Prof. Enrico Michetti
Enrico Michetti
 

Newsletter Quotidiano della P.A.

Copertina Gazzette
 
Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.
 
 
 
 Tweet dalla P.A.
 

Incorpora le Notizie del QPA

QPA Desk

Inserisci sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A.

Accedi all'interfaccia per l'inserimento cliccando sul pulsante di seguito:

 
 
Chiudi Messaggio
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per saperne di più accedi alla Informativa sulla Privacy. Procedendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.