Riforma
Taglio dei parlamentari: ok della Camera dei deputati
Il provvedimento passa ora nuovamente all'esame del Senato per la seconda deliberazione.
La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (C. 1585 e abb.).
Il provvedimento passa ora nuovamente all'esame del Senato per la seconda deliberazione.
A seguire l'esame della proposta di legge: Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (Approvata dal Senato) (C. 1616).
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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1585
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 febbraio 2019 (v. stampati Senato nn. 214-515-805)d'iniziativa dei senatori
QUAGLIARIELLO; CALDEROLI, PERILLI; PATUANELLI, ROMEOModifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 febbraio 2019PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Numero dei deputati)1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
Art. 2.
(Numero dei senatori)1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3.
(Senatori a vita)1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La Direzione
(9 maggio 2019)
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