Agenzia delle Entrate
Dichiarazione dei redditi: i chiarimenti sulle detrazioni
Dal Bonus Irpef alle spese di frequenza scolastica nella circolare n. 18/E del 6.5.2016 le risposte a Caf e operatori su oneri e detrazioni.
L'Agenzia delle Entrare ha pubblicato la circolare n. 18/E del 6.5.2016 con la quale in 18 pagine vengono chiarite una serie di questioni interpretative che vanno dal Bonus Irpef alle spese di frequenza scolastica In una circolare le risposte a Caf e operatori su oneri e detrazioni.
In particolare relativamente alle spese per la mensa scolastica si precisa che possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell'alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all'alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E di oggi, con cui l'Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.
Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini – Nella circolare, l'Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l'installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Le Entrate specificano che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l'installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Bonus Irpef nei modelli UnicoPf/2016 e 730/2016 – Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devano indicare nella casella “Casi particolari” (nella quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016): - il codice “1” se vogliono fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti - il codice “2” se vogliono fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori
Spese sanitarie e spese di istruzione – Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016, le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell'agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell'alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un'attestazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. L'Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l'attestazione sono esenti da imposta di bollo. Il documento di prassi risponde anche alle numerose richieste di chiarimento in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all'estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.
Per saperne di più:
La Direzione
(8 maggio 2016)
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