Agenzia delle Entrate
'730 precompilato': la Circolare per rispondere ai quesiti di Caf e professionisti
Il Provvedimento n. 34/E/2015 chiarisce i dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione del modello originario e rettificativo.
Con la circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015 l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione del modello originario e rettificativo.
Visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro –
La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione.
L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.
Come sfruttare la chance del modello rettificativo –
Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data.
Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.
Sulla tardività vale la proroga –
E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività.
Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal Dpcm del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730.
Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.
Per saperne di più:
vai al testo della Circolare n.34/E del 22.10.2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(22 ottobre 2015)
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