Corte di Cassazione
Nessuna punibilità per il tentato furto di beni di modico valore
La sentenza sulla nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il (tentato) furto di beni di modico valore all’interno di un’“isola ecologica” comunale non è punibile: prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo art. 131 bis c.p.
Chiamata a valutare la perseguibilità del tentativo di furto di alcuni monili di bigiotteria del valore complessivo di circa dieci euro, consumatosi all’interno dell’“area ecologica” di un Comune lombardo, la Corte di Cassazione ha reso una prima importante applicazione dell’art. 131 bis c.p. che ha introdotto una nuova causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto”.
Il Supremo Collegio, con la sentenza della V sezione penale n. 5800/2016 - udienza del 2 luglio 2015 - ha stabilito che l’azione penale non andava a priori esercitata nei confronti del responsabile di una simile condotta che, pur costituendo in astratto «un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato», va ritenuta in concreto «non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale» che devono trovare riscontro alla stregua dell’art. 131 bis c.p., come inserito nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Tale disposizione esclude, in effetti, la punibilità dei reati c.d. bagatellari, allorché «per le modalità di condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo (…) l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
All’esito di un’attenta disamina dei precedenti giurisprudenziali, il giudice di nomofilachia ribadisce che tutte le azioni delittuose, anche quelle che comportano un danno individuale e collettivo obiettivamente irrisorio, integrano «un reato esistente in tutte le sue dimensioni e componenti: oggettive, soggettive e di (modesta) lesività».
Chiarisce, tuttavia, la Suprema Corte che, in forza della novella legislativa, «per la prima volta, un fatto tipico, antigiuridico e colpevole può intendersi contrassegnato da un quantum di lesività di consistenza talmente modesta da rendere non proporzionata, e dunque non giustificata, la risposta sanzionatoria dell’ordinamento sul piano penale: viene così in rilievo la cosiddetta “concezione gradualistica” del reato, non solo in senso quantitativo, ma altresì in senso qualitativo, sul piano della valutazione complessiva del disvalore da ricollegare alla condotta ed all’evento cagionato».
Al disposto di cui all’art. 131 bis del codice penale va dunque attribuita «una funzione che sul piano sostanziale potrebbe definirsi riduttiva, non consentendo che la sanzione penale operi in ordine a condotte che sarebbero – e rimangono – tipiche».
Su queste basi di diritto, la Cassazione ha escluso la perseguibilità del ladro che, rovistando in una discarica pubblica, tentava di impossessarsi di alcuni rifiuti di proprietà comunale.
Una pronuncia che può lasciare taluni perplessi, ma che fornisce delle inequivocabili linee guida destinate ad orientare i giudici di merito, all’insegna del principio di eminente civiltà giuridica di offensività su cui si erge il diritto penale (“nessuna necessità di pena senza danno”).
Avv. Luca Petrucci – Avv. Giulio Vasaturo
Osservatorio Penale G.A.R.I.
La Direzione
(9 marzo 2016)
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