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Corte dei Cassazione

Sospensione condizionale della pena, i casi in cui può scattare la revoca del beneficio

I principi sanciti dalla Terza Sezione Penale nella sentenza n. 30402 del 18.7.2016.

La concessione della sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di determinati oneri, con la conseguenza che la loro inosservanza determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., la revoca del beneficio e, quindi, l'esecuzione della pena. 
 
In tale materia è intervenuta da ultimo la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 30402 pubblicata il 18.7.2016 (Presidente: FIALE ALDO - Data Udienza: 8.4.2016) ha affermato che secondo l'impostazione tradizionale, l'imposizione di obblighi al condannato risponde ad una duplice logica che dipende dalla loro tipologia: 
1. possono essere imposte al condannato prestazioni di natura patrimoniale (quando il beneficio è subordinato all'adempimento degli obblighi alle restituzioni)
2. o possono invece essere imposti oneri diretti all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato
 
I primi mirano a compensare la domanda di punizione delusa dalla mancata esecuzione della pena, placando le istanze punitive della vittima del reato, mentre i secondi mirano a mitigare la reattività collettiva, mostrando che la mancata esecuzione della pena non significa disinteresse per i beni giuridici offesi dal reato. 
 
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell'adempimento.
 
Tuttavia tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perchè il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva appunto l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, l'adempimento dell'obbligo, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato. 
 
Quindi, conclude la Corte, l'impossibilità ad adempiere l'obbligo può essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone), come la cessione del bene immobile che il condannato era tenuto, come nella specie, a rendere conforme alla normativa vigente. 
 

La Direzione

(19 luglio 2016)

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