Corte di cassazione
Elezioni: il risarcimento dei danni da tardiva proclamazione
Elezioni provinciali del 2002: chi ha sbagliato nel computare i voti (oggi) non paga più. La sentenza n. 19911 del 5 ottobre 2016.
Nell’anno 2002 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso.
Un candidato, ritenuta la sussistenza di un errore nel computo delle preferenze, adiva il TAR locale per ottenere la correzione dei risultati elettorali. Il giudice amministrativo gli dava ragione ed ordinava la proclamazione del ricorrente tra gli eletti (dichiarando al contempo inammissibile, perché tardiva in quanto proposta solo con i motivi aggiunti, la domanda risarcitoria).
La proclamazione, ovviamente, avveniva con ritardo rispetto a quella originariamente effettuata all’indomani del voto e per questo motivo l’eletto ha proposto successivamente un giudizio risarcitorio per ottenere il ristoro dei danni subiti, evocando in giudizio il Comune (dove si erano determinati gli errori) ed il Ministero, mentre la Provincia risultava terza chiamata in causa. Giudizio incardinato, stavolta, davanti all’A.G.O.
Il Tribunale molisano rigettava la domanda proposta contro Comune e Provincia, ma condannava il Ministero, liquidando l’importo dei danni per una cifra pari a poco meno di trentaseimila euro.
Appellava il Ministero, che ad ottobre del 2014 otteneva il ribaltamento della sentenza di primo grado. La Corte, infatti, declinava la giurisdizione del giudice ordinario.
Insorgeva, allora, dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, l’eletto, sostenendo l’erroneità della statuizione.
La Corte gli ha respinto il ricorso con sentenza n. 19911 del 5 ottobre 2016.
I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che, in relazione alla collocazione della vicenda elettorale che ha occasionato la controversia, risalente alle elezioni regionali molisane del 2002, la pretesa risarcitoria del ricorrente per gli errori commessi dalle Amministrazioni gerenti le operazioni elettorali e determinativi del ritardo nella sua proclamazione come eletto, trovava come normativa di riferimento regolatrice della giurisdizione l'art. 7 della L. n. 1034 del 1971 e precisamente il primo periodo del suo primo comma, nel testo sostituito dal comma 4 dell'art. 35 del D.L.vo n. 80 del 1998, come a sua volta sostituito – poi – dall'art. 7, comma 1, lettera c), della L. n. 205 del 2000.
Ciò posto come momento identificativo della normativa regolante, all’epoca, la fattispecie in parola, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel regime dell'assetto della giurisdizione di cui all'art. 7, della L. n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un consigliere regionale, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti, in conseguenza del ritardo nella consecuzione della carica, a causa di errori commessi dagli organi amministrativi preposti alle operazioni elettorali, apparteneva alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, primo periodo, primo comma, della L. n. 1034 del 1971 (nel testo sostituito dall'art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 80 del 1998, come sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della citata L. n. 205 del 2000). Ciò, ancorché la domanda — come nella specie – fosse stata proposta successivamente alla sentenza del giudice amministrativo che, accertata l'erroneità delle operazioni elettorali e dei suoi risultati quanto alla posizione del consigliere, ne aveva disposto la correzione in senso a lui favorevole, rigettando, per ragioni di rito afferenti alla sua tardiva proposizione, la domanda risarcitoria proposta nel giudizio di impugnazione del risultato elettorale”.
Rodolfo Murra
(9 ottobre 2016)
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