Acquisizione sanante
Espropri ed indennizzi: sulla giurisdizione e la competenza la parola passa alle Sezioni Unite
Sull'art. 42 bis T.U. la Prima Sezione della Corte di Cassazione rimette gli atti al Presidente.
Adita con regolamento di competenza, proposto da alcuni privati proprietari di un fondo occupato dal Ministero delle infrastrutture per la realizzazione di un’opera pubblica, la Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con ordinfanza n. 15816 del 28 luglio 2015, ha rimesso gli atti al Presidente affinché valuti la sottoposizione alle Sezioni Unite di due distinte questioni di massima di particolare importanza:
a) a chi spetti la giurisdizione (se al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo) in materia di azione del privato volta a contestare l’indennizzo determinato dalla P.A. nei casi previsti dall’art. 42-bis del T.U. n. 327 del 2001;
b) ove si propenda per la giurisdizione dell’A.g.o., a chi competa (se al Tribunale oppure alla Corte d’appello in unico grado) decidere l’analogo procedimento di opposizione alla stima.
Com’è noto l’art. 42 bis del T.U. espropri, che ha reintrodotto – seppur modificandolo – l’istituto della c.d. occupazione sanante (dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 293 del 2010), pone la necessità di individuare con certezza, in assenza di specifiche previsioni legislative, i mezzi di tutela giurisdizionale esperibili da chi intenda contestare nel quantum il provvedimento assunto sul punto dall’Amministrazione.
Occorre, infatti, stabilire in primis se l’azione dei privati sia relativa alla determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura ablativa (come tale spettante alla giurisdizione amministrativa) ovvero se tale azione non abbia quantomeno in parte natura risarcitoria. Sull’argomento i giudici amministrativi si sono espressi con pronunce contrastanti:
-favorevole alla giurisdizione ordinaria si mostrano Cons. Stato nn. 1438 del 2012 e 4318 del 2013;
-di contrario avviso sono invece statuizioni più recenti come quelle di Cons. Stato nn. 933 e 4490 del 2014.
Dinanzi alla Corte di Cassazione la questione, peraltro, risulta già pendente con regolamento di giurisdizione, sospeso con ordinanza interlocutoria n. 442 del 2014. Ove le SS.UU. ritenessero di mantenere fermo l’orientamento espresso con detta ordinanza, affermando la giurisdizione ordinaria a conoscere delle controversie inerenti la determinazione dell’indennizzo da acquisizione sanante, andrebbe allora affrontata la questione di competenza.
Su questo versante, infatti, ci si chiede se il proprietario, che ritenga sottostimato dalla P.A. il valore del bene acquisito, abbia a disposizione un’ordinaria azione di accertamento e di condanna al pagamento di una somma maggiore, ovvero se invece egli debba agire in via di opposizione alla stima.
La parola, allora - se il Primo Presidente lo ritiene opportuno - alle Sezioni Unite, affinché dirimano le due questioni, ai sensi dell’art. 374 comma 2 Cod. proc. civ.
Rodolfo Murra
(11 agosto 2015)
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