TAR LAZIO
SCIA e cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie
La Segnalazione certificata di inizio attività può, anche in sanatoria, legittimare il mutamento d'uso funzionale.
Un cittadino italiano, proprietario di un bene immobile sito in una nota via capitolina, adiva il T.A.R. per il Lazio ricorrendo per l’annullamento del provvedimento emanato dal locale Municipio per mezzo del quale veniva dichiarata “inammissibile” la S.C.I.A. presentata per il cambio di destinazione d’uso meramente funzionale della propria unità immobiliare, da uso turistico – ricettivo a residenziale.
Come noto, per mezzo del D.L. n. 78 del 2010, con l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, veniva rafforzato nel nostro ordinamento un istituto tipico della semplificazione amministrativa con l’obiettivo, appunto, di semplificare i complessi e burocratici meccanismi di cui alla precedente e sostituita D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività).
La S.C.I.A. assumeva ed assume, così, i caratteri di una mera segnalazione da parte del cittadino indirizzata alla P.A. competente, senza necessità di una preventiva acquisizione degli atti di assenso da parte dell’Ente competente (ad esempio, concessione, nulla osta, eccetera).
Ebbene, tornando ad analizzare la causa petendi oggetto della odierna vertenza, l’Amministrazione valutava come inammissibile la segnalazione certificata di inizio attività presentata, dalla parte ricorrente, ai sensi della Legge Regione Lazio n. 7 del 2017.
Alla camera di consiglio, tenutasi in data 4 dicembre 2018, i Consiglieri di Via Flaminia ritenevano sussistenti i presupposti per la definizione della controversia mediante sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 C.p.a..
Con la sentenza del 21 dicembre 2018 n. 12468, il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di parte ricorrente, annullando, contestualmente, il provvedimento impugnato.
La decisione adottata dal T.A.R. Lazio ha trovato fondamento sulla precisa normativa di cui alla citata L.R. Lazio n. 7/2017, ed in particolare negli articoli 4 e 6. E’ stato infatti stabilito che: “la s.c.i.a. in argomento è stata presentata dall’interessato anche ai sensi della legge regionale del Lazio n. 7 del 2017, con la quale il legislatore regionale ha inteso perseguire […] obiettivi di riqualificazione incentivata delle aree urbane e di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche nella prospettiva della limitazione del suolo”. Il Collegio ha continuato osservando che: “…non è in contestazione che il fabbricato, nel quale è inserita l’unità immobiliare in proprietà del ricorrente, sia stato legittimamente edificato […] mentre l’eventuale sussistenza di abusi edilizi circoscritti a singole porzioni del fabbricato, consistenti nel cambio di destinazione d’uso senza opere di singole unità immobiliari dalla categoria turistico – ricettiva a quella residenziale, non costituisce causa ostativa all’applicazione della disciplina recata dalla L.R. n. 7 del 2017”.
Il T.A.R. ha continuato stabilendo che l’edificio in questione, essendo legittimamente realizzato, ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge poteva ben essere oggetto del richiesto cambio di destinazione d’uso, con la conseguenza che detto cambio d’uso, se realizzato abusivamente, doveva essere considerato suscettibile di sanatoria.
Il ricorrente, hanno concluso i Consiglieri di Via Flaminia, “… ha fatto ricorso allo strumento della s.c.i.a. generalmente ammesso anche in sostituzione del permesso di costruire, né rileva, ai fini dell’ammissibilità della segnalazione, la circostanza che l’Amministrazione contesti che l’intervento di modifica, senza opere, della destinazione d’uso da parte degli interessati sia stato già attuato abusivamente, potendo detto istituto operare anche in sanatoria e restando fermo il potere dovere dell’Amministrazione di procedere ad una corretta qualificazione della segnalazione presentata, con possibilità di richiedere le eventuali integrazioni ritenute necessarie ai fini di una esaustiva e corretta istruttoria”.
Mattia Murra
(27 dicembre 2018)
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