Mobilità nel pubblico impiego
La convocazione al colloquio senza il giusto preavviso rende illegittima la procedura
Un singolare caso deciso dal TAR Parma.
Un dirigente pubblico partecipava ad una procedura di mobilità indetta da un Comune emiliano che si concludeva senza che il candidato avesse potuto prendere parte al colloquio orale. In realtà il Comune aveva convocato l’interessato per un determinato giorno ma il dirigente aveva richiesto il differimento del colloquio a cagione della brevità del termine concessogli: istanza che non era stata accolta. Alla conclusione della procedura il candidato in questione proponeva allora ricorso al TAR.
Il collegio emiliano, sezione di Parma, con sentenza 13 giugno 2018 n. 160 ha accolto il gravame sussistendo il rilevato vizio di violazione di legge inerente alla omessa convocazione del candidato per il sostenimento della prova orale almeno venti giorni prima della prova stessa.
In particolare, il TAR ha rilevato che la norma che garantisce al candidato un tempo minimo di venti giorni per la “preparazione” del colloquio nelle selezioni pubbliche, vale a dire l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 – oltre ad essere direttamente applicabile alla fattispecie in esame, per il rinvio della disciplina di tale fattispecie alle norme sovraordinate, tra cui, appunto, il regolamento dei servizi e degli uffici del Comune che aveva bandito la procedura di mobilità – afferisce ad una garanzia procedimentale che è direttamente funzionale all’interesse del partecipante al corretto e trasparente svolgimento della procedura stessa.
Né è possibile che tale garanzia venga limitata o addirittura cancellata dalle generiche esigenze di celerità provenienti dalla formulazione del bando – o peggio ancora dall’interpretazione dello stesso che ne faccia la Commissione esaminatrice – in quanto i principi di economicità e di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica trovano contemperazione, nei casi dubbi, dalle scelte espressamente effettuate dal legislatore.
Nel caso in esame, pertanto, esistendo la norma generale – così come recepita anche dal regolamento interno del Comune – che, come detto, impone all’Amministrazione di far decorrere almeno venti giorni tra la comunicazione della data del colloquio ed il giorno di svolgimento del colloquio stesso, e in presenza di una formale e giustificata (ma la Sezione si è affrettata a sottolineare che non sarebbe stata in realtà nemmeno necessaria la giustificazione) richiesta di rinvio della prova orale, la Commissione non aveva altra scelta che quella di rispettare il termine regolamentare, da ritenersi prevalente, in quanto espressione di un principio garantito esplicitamente dal legislatore, su ogni diversa disposizione del bando in ordine alla “finestra” temporale di svolgimento della procedura selettiva.
D’altra parte, la data di svolgimento del colloquio orale non era stata specificata nel bando e soltanto la presentazione senza formulazione di riserve del candidato alla data prestabilita per il colloquio stesso avrebbe potuto sanare la ravvisata illegittimità procedurale.
Da tale ragionamento è scaturito allora l’annullamento del provvedimento conclusivo della procedura di mobilità.
Mattia Murra
(21 giugno 2018)
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