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TAR NAPOLI

La mancata pubblicazione della data di svolgimento della prova orale in una procedura selettiva cosa comporta?

Il bando non prevedeva una comunicazione individuale ma....

L’Accademia di belle arti di Napoli nel marzo del 2015 indiceva una procedura comparativa per titoli e colloquio orale ai fini del conferimento di un incarico di collaboratore a coordinamento dell’attività editoriale. Alcuni concorrenti, pur essendo stati ammessi alla prova orale, non avevano potuto partecipare al colloquio perché la data indicata nel bando non era stata pubblicata sul sito Internet dell’Accademia in modo adeguato e tempestivo.

Uno di loro ha impugnato gli esiti concorsuali, lamentando violazione dei criteri di buona fede e correttezza, come specificazione del principio del buon andamento dell’articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per omessa comunicazione della ammissione alla prova orale, e per simulazione procedimentale, avendo nella sostanza la procedura mascherato una chiamata diretta di uno dei candidati (privo di un curriculum con specifiche competenze in campo redazionale ed editoriale).

Il TAR Napoli, Sez. IV, con sentenza n. 6345 del 29 ottobre 2018, ha accolto il ricorso.

Preliminarmente il Collegio ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la controversia non aveva ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatizzato ma la fase anteriore rappresentata dalla procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 7 comma 6 bis del D.L.vo n. 165 del 2001.

Nel merito, il TAR ha riconosciuto la fondatezza della domanda, visto che l’unica prova da espletarsi dopo la valutazione dei titoli consisteva nel colloquio orale, e quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare ogni opportuno accorgimento e cautela per comunicare detta data ai candidati, con un congruo anticipo. Nella specie non solo la procedura di colloquio è stata svolta in data strettamente a ridosso alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ma non risulta effettuata alcuna comunicazione né individuale né sul sito Internet dell’Amministrazione (stando alle prospettazioni contenute in ricorso che non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte dell’Ente intimato e che il Collegio ha dato per pacifiche).

Invero è risultato che il bando prevedeva semplicemente che la data degli orali sarebbe stata pubblicata, a decorrere dal 16 marzo 2015, sul sito dell’Accademia, e pertanto, proprio avendo escluso la forma di comunicazione individuale della data del colloquio, occorreva disporre adeguata pubblicità della stessa sul sito Internet, in special modo per garantire i candidati esterni che ovviamente avevano maggiore difficoltà ad accedere quotidianamente presso i locali dell’Accademia. Posto che tale adeguata pubblicità è mancata, ciò per il TAR denota ed integra sicuramente una violazione dei principi di buon andamento sotto il profilo della violazione dell’adeguata pubblicità e trasparenza che deve scandire di ogni fase della procedura selettiva, nonché sotto l’ulteriore profilo di violazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che costituiscono una specificazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, ed applicabili nel caso in esame alla stregua dei principi di imparzialità e trasparenza, a cui si aggiungono, con una sorta di vis expansiva, quelli (della comune disciplina di diritto privato) della correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)

Il TAR ha infine dato atto che è emersa negli ultimi anni una nuova concezione dei rapporti tra cittadini e Autorità pubblica (c.d. amministrazione partecipata o condivisa), in virtù della quale la pretesa alla regolarità dell’azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede: si pensi a quanto normativamente previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), il cui art. 10, comma 1, dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria «sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede; nonché al nuovo Codice dei contratti pubblici, che include tra i principi normativi dell’azione amministrativa la clausola di correttezza (artt. 2, comma 1, e 6, comma 5), della quale è ormai acquisita la sostanziale equivalenza alla buona fede oggettiva.

 

Mattia Murra

(30 ottobre 2018)

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