Pubblico impiego
Indire una procedura di mobilità ha o no la preferenza rispetto ad attingere a graduatorie ancora valide?
Il Consiglio di Stato scioglie il dubbio.
Una Asl campana bandiva un concorso di mobilità (regionale ed interregionale), per titoli e colloqui, per il reclutamento di un consistente numero di Dirigenti veterinari. Una veterinaria, nella qualità di idonea non vincitrice del concorso indetto da un’altra Asl della medesima Regione, per la copertura sempre di posti di Veterinario Dirigente, impugnava davanti al TAR il bando della mobilità deducendo che l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto procedere alla copertura dei posti vacanti attingendo preventivamente alla suddetta graduatoria di merito, tuttora valida e nell’ambito della quale ella era ben collocata, mentre solo in via subordinata avrebbe potuto procedere alla indizione di una bando per la mobilità regionale ed interregionale.
Nel rilevare l’infondatezza delle deduzioni della ricorrente, il giudice adito richiamava essenzialmente la giurisprudenza in base alla quale le Amministrazioni, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti (quindi anche prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate) devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, rispondendo ad esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa la preferenza per l’utilizzazione di personale con esperienza acquista nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire.
La sentenza di primo grado veniva appellata dall’interessata.
Il Consiglio di Stato, III Sezione, con sentenza n. 3750 del 19 giugno 2018, ha dato torto all’appellante.
Il Collegio di appello ha premesso che, in assenza di una norma di legge che stabilisca in maniera univoca il rapporto preferenziale cui le Amministrazioni debbano attenersi nella scelta della modalità (in specie, attingimento ad una graduatoria efficace formata da altra Amministrazione del medesimo comparto o indizione di una procedura di mobilità esterna) per l’assunzione del personale destinato alla copertura dei posti vacanti del proprio organico, i vizi dedotti dalla parte appellante afferiscono essenzialmente al contenuto discrezionale del provvedimento impugnato: ciò anche laddove si prefiggono di censurare il modus procedendi seguito dalla ASL appellata, con riferimento alla concessione alle altre ASL della Regione di un termine eccessivamente breve per comunicare l’esistenza di graduatorie tuttora efficaci alle quali attingere per l’assunzione del personale cui si riferisce la contestata procedura di mobilità.
La natura dei vizi lamentati, in quanto sintomatici di un uso sviato del potere di cui il provvedimento impugnato costituisce espressione, ha così imposto al Consiglio di Stato un’analisi non atomistica degli stessi, ma complessiva ed orientata a cogliere la coerenza del provvedimento con l’interesse pubblico perseguito.
Ebbene, ai fini della individuazione di tale interesse e del modo migliore di realizzarlo, tra quelli astrattamente prospettati, il Collegio (ritenendo di dare continuità al più recente indirizzo interpretativo giurisprudenziale), affermando che l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità.
La preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si può in taluni casi giustificare, ma non può essere riferita alla diversa ipotesi in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Rodolfo Murra
(25 giugno 2018)
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