Offerte in gare d'appalto
La mancata dichiarazione di una sentenza di patteggiamento
Per il Tar Calabria la sentenza di applicazione della pena su richiesta è assimilata ad un accertamento di responsabilità.
La Regione Calabria bandiva una gara con procedura aperta per la fornitura triennale di vaccini per le aziende sanitarie ed ospedaliere. La Stazione appaltante, dopo aver provveduto ad aggiudicare la gara ad una delle imprese concorrenti, ne disponeva l’annullamento in autotutela e, per l'effetto, escludeva la ditta dalla procedura in questione per aver reso dichiarazioni non veritiere in ordine al requisito di partecipazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a), del D.L.vo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con specifico riferimento alla mancata dichiarazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (avente ad oggetto la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
Avverso gli atti regionali sopra descritti l’impresa proponeva ricorso, lamentando innanzitutto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non rileva quale debito accertamento delle condotte ivi sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lett. a), del predetto Codice (in vigenza del D.L.vo n.163 del 2006) e, poi, che la relativa dichiarazione non poteva comunque essere considerata mendace ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. f bis), del Codice, atteso che il bando limitava la dichiarazione alle circostanze che fossero note ai concorrenti.
Il TAR Calabria (sede di Catanzaro, Sez. II), con sentenza n. 1063 del 17 maggio 2018, respingeva l’impugnativa.
Invero, l'art. 445 c.p.p. stabilisce l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Peraltro, è lo stesso art. 80 del Codice dei contratti pubblici a recepire esplicitamente la detta equiparazione sia pure in riferimento alla distinta ipotesi di cui al comma 1, che tuttavia, sul piano della ratio di tutela, non presenta sostanziali differenze rispetto al caso odierno sottoposto ai giudici calabresi.
Infatti, premesso – come detto – che la legge equipara la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna, il TAR ha osservato che anche se non vi è stato un accertamento dei fatti in sede dibattimentale, ciò non esclude che, ai fini di cui al citato art. 38 del D.L.vo n. 163 del 2006, possa essere assimilata ad un accertamento di responsabilità. Diversamente opinando e non potendo essere rimesso alla stazione appaltante alcun onere (non essendo riconosciuto un potere specifico in tal senso) di verificare in via definitiva la sussistenza di tale infrazione, il ricorso a tale strumento processuale (il c.d. “patteggiamento”) costituirebbe una modalità per eludere le responsabilità, ponendo peraltro nel nulla l’affermazione di principio contenuta nel citato art. 445 c.p.p..
Il Collegio, poi, non ha dato rilievo neppure all’altra censura dedotta, con riferimento alla specifica prescrizione della lex specialis di gara che limitava la sanzione escludente alle circostanze conosciute dal concorrente, posto che nella specie la sentenza di patteggiamento era assolutamente univoca nel sanzionare puntuali violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicché tali violazioni non potevano essere ignorate dalla ricorrente.
Rodolfo Murra
(22 maggio 2018)
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