Consiglio di Stato
DURC: sindacabili gli errori solo dal giudice ordinario, con querela di falso o con un giudizio ordinario
La verifica della regolarita' contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti spetta agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti.
Tema ampiamente dibattuto ed oggetto di numerosi pregressi contrasti giurisprudenziali è quello della sindacabilità da parte del giudice amministrativo e della stazione appaltante del documento di regolarità contributiva rilasciato dall'istituto di previdenza, con il quale si certificano le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale causa di esclusione dalle gare di appalto.
I contrasti giurisprudenziali appaiono evidenti ove si consideri che la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 16 febbraio 2015 ha affermato la sindacabilità del giudice amministrativo del Durc (
vedi articolo), ma a distanza di appena un mese la Quarta Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in materia con una sentenza tombale sull'argomento.
Secondo i principi richiamati dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 12 marzo 2015 tale sindacabilità della certificazione in esame è sottratta sia al giudice amministrativo che alle stazioni appaltati in ossequio al principio di diritto sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 4 maggio 2012 n. 8 secondo cui "la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto".
L’Adunanza plenaria è giunta a tale conclusione evidenziando come la natura del DURC, quale documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità contributiva, sia da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso.
Corollario conseguente è che gli eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.
Conclude poi il Consiglio di Stato che in questo senso, non ha pregio il richiamo alla natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia di affidamento di appalti pubblici in quanto "l’ampiezza della cognizione si allargherebbe a coprire non solo i fatti e i fatti – diritti, da conoscere incidenter tantum, ma anche i fatti – diritti, come quello in esame che inerisce a un accertamento fidefaciente, riservati alla cognizione in via principale di altra giurisdizione".
Enrico Michetti
La Direzione
(22 marzo 2015)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.