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Disabilità e sostegno scolastico

E' illegittima la concessione di un numero di ore inferiore al rapporto 1:1 ad un alunno portatore di handicap grave

Il TAR Lazio annulla gli atti lesivi ed accoglie anche la domanda risarcitoria.

Due cittadini italiani, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla propria figlia minore, adivano il T.A.R. evocando il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale nonché l’Istituto Scolastico Comprensivo al quale la figlia era iscritta, ricorrendo sia per l’annullamento del provvedimento adottato dal Dirigente scolastico con il quale alla minore veniva assegnato il sostengo didattico soltanto per un ammontare di ore pari a quattordici settimanali nonché per il risarcimento dei danni patiti.

In particolare, il Dirigente scolastico comunicava ai ricorrenti che, a fronte del numero “non sufficiente” delle cattedre di sostegno assegnate alla scuola dall’Ufficio Scolastico Regionale, “si è stabilito di dare 18 ore settimanali solo agli alunni disabili che hanno avuto esito favorevole della sentenza del TAR: pertanto all’alunna sono state assegnate 14 ore settimanali”.

Nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti rappresentavano che la minore, affetta da handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. n. 104 del 1992, aveva bisogno di un numero di ore di sostegno maggiore rispetto a quelle ad ella riconosciute, ossia per il massimo delle ore frequentate (n. 22 settimanali), secondo il rapporto 1:1. Nel caso di specie la legge citata fissa dei criteri chiari circa la gravità della situazione di disabilità, statuendo che: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

I giudici di Via Flaminia, dopo aver accolto con ordinanza n. 2679 del 2017 la domanda cautelare rinvenendo il requisito del fumus boni iuris, trattenevano la causa in decisione e con sentenza n. 5740 depositata in data 23 maggio 2018 accoglievano il ricorso proposto.

Il T.A.R. Lazio, conformandosi a recenti decisioni del Consiglio di Stato, ha ritenuto quello all’istruzione del disabile un “diritto fondamentale, rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’Amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile”, aggiungendo poi che la condotta dell’Istituto scolastico, consistente nell’aver elargito alla minore un numero di ore di sostegno inferiore rispetto alla proporzione 1:1, è contraria alla citata L.  n. 104 del 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili; legge che sancisce il diritto della persona portatrice di handicap all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, ostacolando, così, il raggiungimento della massima autonomia possibile della minore. 

In aggiunta, il T.A.R. laziale ha inoltre fornito un’importante indicazione interpretativa per la materia oggetto del ricorso, stabilendo che i principi costituzionali di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso rappresentate dall’amministrazione”.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa è stata parimenti accolta dall’organo giudicante, avendo quest’ultimo chiarito che il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, sia in adempimento ad obblighi internazionali, sia per il carattere assoluto della tutela derivante dagli artt. 34 e 38 della Costituzione, e la mancata attivazione dell’intervento dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1:1 sin dall’inizio dell’anno scolastico deve ritenersi “che abbia accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale della minore, con la conseguenza per cui la resistente amministrazione va condannata al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa, in misura pari ad euro 800,00 per ogni mese per il quale risulti che, durante l’anno scolastico 2016/2017, la minore abbia effettivamente sofferto della mancata assistenza del predetto rapporto di 1:1”. 

Mattia Murra

(28 maggio 2018)

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