Consiglio di Stato
Concorso in magistratura: divieto di accesso al disabile
I giudici di Palazzo Spada accolgono l'appello del Ministero della Giustizia e rinviano per la discussione al 1° luglio.
Il giovane abruzzese, affetto da una grave disfunzione renale, non potrà partecipare al concorso in magistratura: a deciderlo è la Quarta Sezione Consiglio di Stato, Presidente Riccardo Virgilio (decreto n.2435 del 09.06.2014).
L’aspirante magistrato aveva proposto istanza cautelare al Tar del Lazio, per ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per riuscire a svolgere regolarmente la sessione di dialisi che esegue a giorni alterni.
L’ordinanza cautelare (n. 2563 del 6 giugno 2014), del Tar Lazio – Roma sezione prima quater, era stata chiara ritenendo che: “ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame”, così anche per il concorso in magistratura.
In particolare, il Collegio aveva affermato che l’articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, non contrasta con nessuna disposizione di legge, considerato che il Reggio Decreto 1860/1925 (e successive modificazioni e integrazioni) non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi.
Il Ministero, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, si è limitato a presentare le "ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti".
Il Tar ha ordinato al Ministero di Giustizia: “l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente”, ritenendo prevalente l’interesse del candidato ad accedere alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti ed ha accolto e sospeso il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014. Quest’ultimo disponeva lo svolgimento delle prove nelle date 25, 26 e 27 giugno.
L’ultima parola, sulla vicenda, è stata quella del Consiglio di Stato: “ha ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili e irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile” sospendendo temporaneamente, l’efficacia dell’ordinanza cautelare del Tar sino alla prossima udienza in Camera di Consiglio fissata per il 1 luglio 2014. A prove scritte concluse!
Gianmarco Sadutto
(10 giugno 2014)
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