Corte di Cassazione
Furbetti del cartellino: quando gli allontanamenti intermedi fanno scattare la truffa aggravata
Il danno economicamente apprezzabile nella sentenza della Seconda Sezione Penale del 5 marzo 2018.
Un dipendente di un Comune, addetto all’Ufficio Messi, è stato sorpreso mentre timbrava il cartellino e si allontanava, invece, dal luogo di lavoro. Veniva quindi tratto a giudizio per truffa aggravata, atteso che i suoi artifici venivano ripresi da rilievi fotografi (non contestati) e da annotazioni di Polizia giudiziaria.
Condannato in sede di merito, proponeva ricorso per cassazione sostenendo l’erroneità delle decisioni pregresse in quanto non avrebbero considerato la peculiarità della prestazione lavorativa da lui espletata, quale messo notificatore, tenuto conto sia del fatto che egli svolgeva le proprie mansioni anche al di fuori del rigido orario di ufficio, per cui non poteva configurarsi il dato tipico dell'ingiusto profitto, sia della circostanza che avrebbe, in altre occasioni, mostrato la propria disponibilità lavorativa anche oltre l'orario d’ufficio. Deduceva, infine, il ricorrente, la tenuità del fatto, atteso che gli allontanamenti avevano procurato un danno economico assai contenuto per l’Ente.
La Corte di Cassazione, II Sez. (presieduta dal Dr. D’Avigo), con sentenza del 5 marzo 2018, ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di appello.
I giudici di legittimità hanno dapprima osservato che l’allontanamento dal luogo di lavoro avrebbe dovuto essere previamente segnalato, come prescritto per tutti i dipendenti pubblici. Infatti l'omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile, dando luogo appunto al reato di truffa.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che l'omissione in questione è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, è comunque tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione.
La Corte di legittimità, infine, ha posto l'accento sul fatto che anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'Amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(7 marzo 2018)
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