Corte di Cassazione
Sopraelevazione e distanze tra edifici
Come opera il criterio della "prevenzione".
Il Tribunale civile di Camerino con sentenza del 14 marzo 2007, ha condannato – su istanza di un frontista – i proprietari di un fabbricato a ripristinare lo stato dei luoghi, previa eliminazione di una sopraelevazione da costoro effettuata in spregio alle distanze e con riduzione di una veduta all'ampiezza originale. I due soccombenti hanno proposto gravame ma la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 16 febbraio 2013, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata.
E’ stato dunque proposto ricorso per cassazione, articolato su vari motivi, alcuni dei quali relativi al rito.
Nel merito i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata ad esaminare la questione attinente alla preesistenza della sopraelevazione e della veduta realizzata dal frontista, ritenendo che la preesistenza della veduta rispetto alla sopraelevazione degli appellanti era stata ammessa dai medesimi che, nella comparsa di risposta di primo grado, la prospettavano pacificamente anche se di questa affermavano che si trattasse di una luce, ed ha, in tal modo, omesso di esaminare la necessaria e prodromica questione relativa all'accertamento della preesistenza del fabbricato dei medesimi appellanti rispetto a quello del vicino, con la conseguente applicazione, in ordine alle opere realizzate da quest'ultimo rispetto successivamente al preesistente manufatto, dell'ordinaria disciplina codicistica in materia di rispetto delle distanze dai confini.
La Corte ha rigettato il ricorso con sentenza della II Sezione n. 5049 del 5 marzo 2018.
I giudici di legittimità hanno osservato che in caso di sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata nuova costruzione, il preveniente, alla pari del prevenuto, è obbligato al rispetto della disciplina delle distanze legali, in quanto la prevenzione è un diritto riconosciuto al primo che edifica e si esaurisce con la realizzazione della costruzione medesima, quando questa abbia le caratteristiche proprie di un'opera edilizia, ultimata dal punto di vista strutturale e funzionale. Ne consegue che, una volta che di fatto si trovino ad esistere due costruzioni su fondi finitimi, la prevenzione cessa di operare e, correlativamente si modifica l'assetto dei rapporti tra i rispettivi proprietari, nel senso che ciascuno dei due frontisti può sopraelevare in regime di libertà dei lotti, nel rispetto reciproco della normativa che disciplina le distanze legali.
Nel caso di specie, pur a voler ammettere che il fabbricato dei ricorrenti fosse preesistente rispetto a quello del frontista, resta, dunque, il fatto che la sopraelevazione dagli stessi eseguita, quale nuova costruzione, poteva essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante, a nulla rilevando che a tale dovere fosse tenuto anche il vicino, rispetto alle opere dallo stesso realizzate, ove questo (come nel caso che occupava la Corte) non sia stato fatto valere in giudizio.
Rodolfo Murra
(9 marzo 2018)
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