TAR LOMBARDIA
Opere di rimozione delle barriere architettoniche: si applicano le distanze dei regolamenti edilizi comunali?
Un ascensore ed un vano scale esterno troppo vicini alla casa del confinante.
Le proprietarie di un fabbricato ottenevano da un Comune lombardo la deroga alle distanze previste dalla disciplina urbanistica locale in relazione ad una variante di progetto presentata per la realizzazione di un ascensore e di un vano scala all’esterno della sagoma dell’immobile di loro proprietà in applicazione della legislazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche. In seguito a tale approvazione, il progetto si trova a un confine di 9 metri invece che di 10 rispetto alla vicina costruzione di proprietà di una società.
Detta società, quindi, si trovava costretta a gravare il provvedimento dinanzi al TAR, per violazione della normativa sulle distanze.
I giudici amministrativi hanno, innanzi tutto, ribadito la nozione di barriere architettoniche: “si intendono per barriere architettoniche gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”, ovvero “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”.
Appare pertanto evidente che fra tali ostacoli debbono annoverarsi le scale dei palazzi a più piani, non affrontabili in assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento – e, dunque, di “disagio” – per chiunque, a causa dell’età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici. Pertanto, non può ragionevolmente negarsi che l’installazione di ascensori costituisca anche rimozione di barriere architettoniche.
Ciò premesso, i giudici lombardi (I Sezione), con sentenza del 27 marzo 2018 n. 809, hanno disatteso il proposto ricorso.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 380 del 2001, (nonché, nel caso di specie, dell’art. 19 della L. reg. Lombardia n. 6 del 1989), le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del Codice civile.
Non risulta, dunque, applicabile in tali casi l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. La sentenza, invero, ribadisce che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 79 del citato T.U. n. 380 del 2001 porta ad estendere la deroga delle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (dettate nel comma 1 dell’art. 79 cit.) anche agli atti di normazione primaria, con il corollario di dover limitare al dato testuale il richiamo all’art. 873 Cod. civ. e quindi dell’inapplicabilità della disciplina delle distanze dai fabbricati alieni prevista dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.
Rodolfo Murra
(10 aprile 2018)
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