Edilizia
La DIA è un atto di natura privata non impugnabile dai terzi
Il Tar Lecce dichiara inammissibile il ricorso proposto da un vicino.
Una società proprietaria di una villa ubicata lungo la costa pugliese si avvedeva che in un lotto di terreno limitrofo erano in corso lavori edilizi verosimilmente finalizzati a realizzare un muro di recinzione; la società, dopo aver prontamente presentato formale esposto alle Autorità competenti, attesa a suo dire l’evidente illegittimità dei lavori in corso di esecuzione, ha dovuto tuttavia riscontrare la formazione del silenzio assenso sulla D.I.A. presentata dai confinanti, con l’autorizzazione, altresì, sia della locale Capitaneria di Porto che della Soprintendenza ai beni ambientali.
Proponeva allora ricorso al TAR impugnando l'avversa D.I.A. e chiedendone l'annullamento.
Il TAR pugliese (III Sez. di Lecce), con sentenza 16 marzo 2018, dichiarava inammissibile l'impugnativa.
Il Collegio ha avuto infatti vita facile a spiegare che la D.I.A. è, come noto, un atto del privato privo di valore provvedimentale ed in quanto tale non direttamente impugnabile dai terzi; in caso di D.I.A., infatti, la tutela dei terzi che si assumano lesi si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori.
Ed invero, l’art. 19, comma 6 ter, della L. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104”.
Su tali basi è stata ritenuta inammissibile una domanda di annullamento di una d.i.a., atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(20 marzo 2018)
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