CORTE DI CASSAZIONE
Il reato in caso di false attestazioni del privato nelle autocertificazioni dirette alla P.A.
La dichiarazione del privato, fatta sul modulo prestampato dall'Ente, é equiparata all'atto pubblico.
Un commerciante ha impugnato per cassazione la sentenza del 2 ottobre 2017 della Corte di appello di Bari (che aveva confermato quella di primo grado) che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 e 483 Cod. pen., per avere attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata all'istanza di rilascio della licenza per l'esercizio di una sala giochi, di non avere riportato condanne ostative ai sensi dell'art. 11 T.U.L.P.S., e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia.
Deduceva il ricorrente, con apposito motivo, la sussistenza di un vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione alla valutazione compiuta dai giudici di merito dei risultati delle prove assunte nel dibattimento con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, sia con riferimento al fatto che la certificazione di buona condotta è stata espunta dal catalogo dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni amministrative, sia in ordine alla mancata considerazione dell'incidenza dell'errore determinato da colpa sul versante dell'attribuzione psichica del fatto all'autore.
Il ricorso veniva ritenuto manifestamente infondato con sentenza della Quinta Sezione n. 51711 del 15 novembre 2018.
I giudici di legittimità sottolineavano che nella sentenza impugnata era ben evidenziato che la falsità della dichiarazione sostitutiva presentata dall’imputato trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal dirigente dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze commerciali - il quale aveva riferito che, alla data di presentazione dell'autocertificazione, l'imputato era gravato da un precedente penale ostativo al rilascio della licenza per l'esercizio di una sala giochi e che la riabilitazione, evocata con le note di chiarimento depositate nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca della licenza, gli era stata concessa dal Tribunale di Bologna soltanto successivamente alla dichiarazione attestativa di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 11 TULPS -, sicché da parte del giudice censurato si è ineccepibilmente concluso che, alla data di effettuazione della dichiarazione (il 1 ottobre 2010), l’imputato versava in una posizione di irregolarità rispetto ai requisiti richiesti dalla norma evocata: donde l'irrilevanza della deduzione difensiva riguardante l'estromissione della certificazione di buona condotta dal catalogo dei requisiti necessari per ottenere il rilascio di una autorizzazione amministrativa.
Fatta questa premessa, la Corte ha dichiarato anche la manifesta infondatezza del rilievo prospettato dal ricorrente in riferimento all'insussistenza del delitto di cui agli artt. 76 D.P.R. 445 del 2000 e 483 Cod. pen. per non essere il modulo prestampato fornito dall'ufficio comunale all'imputato un atto pubblico ma una scrittura privata.
Sul punto sovviene l'elaborazione giurisprudenziale, cui si deve l'incontrastata enunciazione direttiva secondo cui integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subìto condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l'inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell'atto, escludendo perciò stesso l'innocuità del falso.
Rodolfo Murra
(20 novembre 2018)
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