Concorso pubblico
Porte aperte alle prove orali
Illegittimo l'operato della commissione che preclude l'accesso all'aula di svolgimento della prova. La sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 2015.
Una Provincia che aveva bandito un concorso per il reclutamento di un ingegnere si è vista tirare le orecchie dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto illegittimo lo svolgimento delle prove orali del concorso stesso che la Commissione esaminatrice aveva deciso di far fare, almeno nella prima parte, a porte chiuse.
Il Tar dell’Umbria, infatti, con una decisione del settembre scorso, aveva considerato assolutamente illegittimo l'operato della commissione esaminatrice che aveva precluso l'accesso ai candidati non ancora esaminati, all'aula di svolgimento della prova orale, con conseguente violazione del principio di pubblicità.
L’Ente soccombente aveva appellato e sostenuto che l'esigenza di precludere l'accesso ai soli candidati non ancora esaminati era legittima, in quanto la commissione esaminatrice aveva stabilito di iniziare la prova con una domanda omogenea per tutti i concorrenti e, conseguentemente, la presenza di candidati in attesa di sostenere il colloquio, avrebbe potuto determinare dalle risposte altrui un vantaggio a loro favore.
Il Consiglio di Stato, con decisione del 27 marzo 2015, è andato in senso opposto alla tesi prospettata dai difensori provinciali.
Al riguardo, è stato osservato che le descritte modalità di svolgimento della prova orale non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in merito. Di ciò è evidente espressione l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione", nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala aperta al pubblico. E, per il Supremo Consesso amministrativo, perché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.
Ciascun candidato è infatti titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri concorrenti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione. A nulla rileva sostenere, dunque, che la scelta operata dalla commissione sarebbe stata motivata dalla circostanza che i quesiti, pur essendo in numero pari a quello dei concorrenti (così da evitare che la stessa domanda fosse posta a due candidati), erano tra loro "strettamente interconnessi" e "l'ascolto delle risposte da parte degli altri concorrenti avrebbe comunque avvantaggiato questi ultimi in violazione della par condicio": tale assunto, oltre ad essere inconferente, secondo i giudici di Palazzo Spada non è neppure condivisibile, atteso che le materie d'esame, per la loro ampiezza, ben consentivano di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica.
Rodolfo Murra
(29 marzo 2015)
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