Cassazione
Quando si perfeziona una notifica via pec eseguita dopo le ore 21?
La Suprema Corte risolve il dubbio.
Una parte vittoriosa in un giudizio di appello notificava in forma autentica alla controparte la sentenza di appello a mezzo pec in data 16 dicembre 2016. Il soccombente provvedeva alla notifica del ricorso per cassazione con modalità telematiche l’ultimo giorno utile e cioè il 14 febbraio 2017, ma dopo le ore 21.
Il controricorrente eccepiva la tardività del ricorso perché notificato “fuori tempo massimo”.
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 21445 del 30 agosto 2018, dichiarava l’inammissibilità del ricorso.
Osservavano i giudici di legittimità che l’art. 16 septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, intitolato “Tempo delle notificazioni” prevede espressamente che: “La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
La Suprema Corte ha ricordato che la previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 cod. proc. civ. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le ore 21 “si considera perfezionata” alle ore 7 del giorno dopo.
Il legislatore pertanto ha esteso la delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte) ed ha trasformato quello che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque eseguita, “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo.
E’, quindi, intervenuto sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino.
Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. Sicché tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall’art. 3 bis I. 21 gennaio 1994, n. 53, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le ore 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le ore 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.
Mattia Murra
(4 settembre 2018)
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