Processo amministrativo
Inammissibile il ricorso notificato via PEC
L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata solo per le comunicazioni di cancelleria. La sentenza del TAR Abruzzo, Pescara Sez. I del 3 febbraio 2015 n. 49.
Il Tar Abruzzo, Pescara Sez. I con sentenza del 3 febbraio 2015 n. 49 ha rilevato che nel processo amministrativo il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche (in assenza di previa autorizzazione del Presidente ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.), a differenza di quanto previsto per le comunicazioni di segreteria.
La sentenza, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso rinviando alle argomentazioni che in materia aveva già elaborato il TAR Lazio nella sentenza del 13 gennaio scorso nella quale si è proceduto a ricostruire il quadro normativo anche attraverso il raffronto tra il processo amministrativo e civile.
In particolare il TAR Lazio dopo aver ricostruito il quadro normativo ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa è intervenuta sul tema delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec.
Con l'ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pur muovendo dalla constatazione che “dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi, si ricava […] l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento”, ha tuttavia riconosciuto, all’esito di articolate argomentazioni, la validità delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec (quantomeno a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore che non avesse indicato il proprio indirizzo pec nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo).
A differente soluzione si deve pervenire nel caso di notificazione del ricorso in quanto all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo pec potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, a tenore del quale l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12 cit., che nell’escludere l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento, pare averne chiarito la non esportabilità nel giudizio amministrativo.
A conferma di questo esito, precisa il giudice, stanno due argomenti.
Anzitutto, a fronte dell’esplicita esclusione di cui si è appena dato conto, il legislatore ha esteso al giudizio amministrativo in modo altrettanto esplicito soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria, non anche alle notificazioni di parte.
In secondo luogo, precisa il giudice, la notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo deve avvenire con la modalità indicata dall’art. 3-bis, co. 2, l. n. 53/1994 cit., che nel sancire che l’avvocato estrae “copia informatica dell’atto formato su supporto analogico”, vuole che l’attestazione di conformità all’originale sia effettuata ai sensi dell’art. 22, co. 2, Cad, ossia ai sensi della disposizione relativa alle c.d. “copie per immagine”.
Tale riferimento impone di richiamare la distinzione operata dalla legge tra la “copia informatica del documento analogico originale”, definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto” (art. 1, co. 1, lett. i-bis, Cad), e la “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, che è “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (art. 1, co. 1, lett. i-ter, Cad).
L’art. 22, co. 2, Cad attribuisce alle “copie per immagine” la medesima efficacia probatoria dell’originale “se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”.
Ne segue che detta efficacia probatoria è subordinata alla presenza di una “dichiarazione allegata al documento informatico”: a) recante attestazione di conformità resa da “notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; e b) “asseverata” secondo le inerenti regole tecniche.
Se, quanto al primo requisito si può, ad avviso del TAR, ritenere idonea la dichiarazione resa in tal senso dall’avvocato, alla luce del chiaro disposto dell’art. 6 l. n. 53/1994 (“l’avvocato […], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”), non risultano però ancora emanate le regole tecniche per l’asseverazione, con conseguente impossibilità di soddisfare (allo stato) il secondo presupposto.
La situazione, conclude il TAR, è differente per il processo civile, in considerazione dell’art. 18, co. 4, d.m. n. 44/2011 (come modificato dal d.m. n. 48/2013 cit.), a tenore del quale “l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53” (giova ribadire che l’art. 16-quater, co. 2, cit. è stato dichiarato espressamente non applicabile al giudizio amministrativo dal nuovo comma 3-bis del medesimo articolo, sicché non è operante la clausola generale dell’art. 39, co. 2, c.p.a.).
Per maggiori informazioni e per scaricare entrambe le sentenze Gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(5 febbraio 2015)
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