CONSIGLIO DI STATO
L'omissione del preavviso di rigetto di un'istanza di autotutela é decisiva?
Secondo i giudici di appello il vizio é irrilevante se non viene meno il diritto di difesa.
Il T.A.R. Liguria dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da un cittadino proposto contro il provvedimento della Prefettura di Imperia recante il rigetto della sua istanza volta all’annullamento in autotutela del provvedimento prefettizio del 26.4.2012, con il quale gli veniva comminato il divieto (ex art. 39 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti: divieto derivato dalla comunicazione di notizia di reato dalla quale risultava che egli, in concorso con altra persona, aveva tentato di cagionare con un coltello la morte di un cinghiale ferito rinvenuto a bordo strada, sottoponendolo a sevizie mediante legatura per le zampe ed il muso, ed infine lo aveva catturato con mezzi non consentiti.
La statuizione di inammissibilità è scaturita, in particolare, dal rilievo della natura meramente confermativa dell’atto impugnato, come tale insuscettibile di autonoma impugnazione: ciò perché non risultava acquisito all’istruttoria alcun nuovo elemento di fatto, ma – soprattutto – non risultava effettuata dall’Amministrazione alcuna nuova valutazione della situazione e degli interessi in gioco, che aveva condotto al precedente provvedimento di divieto di detenere armi.
Proponeva appello l’interessato, deducendo che era stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autotutela.
Il gravame è stato respinto con sentenza della III Sezione, n. 3947 del 12 giugno 2019.
Il Collegio premetteva che il provvedimento di diniego (di autotutela) gravato in primo grado, richiamata l’attitudine dei fatti di cui alla comunicazione di notizia di reato del locale Commissario di P.S. ad esprimere il pericolo di abuso delle armi da parte dell’appellante, si fondava essenzialmente sulla dichiarata irrilevanza, al fine di inficiare l’attendibilità del suindicato giudizio prognostico sfavorevole, della intervenuta archiviazione del relativo procedimento penale: ciò sul rilievo della autonomia delle qualificazioni penali della fattispecie rispetto alle valutazioni di pertinenza dell’Autorità amministrativa (compendiato nell’assunto, emergente dal provvedimento impugnato, secondo cui “a prescindere dalla qualificazione di illecito penale dei fatti segnalati, i comportamenti tenuti, consistenti in plurime violazione di obblighi comportamentali, sono indici sintomatici dell’inaffidabilità a non abusare delle armi”).
Nel merito della doglianza di tipo procedimentale, che ineriva alla dedotta omissione della comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis L. n. 241/1990, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto la sua totale infondatezza sulla scorta del fatto che la mancanza è risultata priva di riflessi invalidanti nei confronti del provvedimento impugnato, come si evince dalla circostanza che l’attività difensiva espressa dall’appellante, nella misura più ampia consentita dall’esperimento del rimedio processuale, non ha palesato vizi istruttori e motivazionali a carico dello stesso.
Mattia Murra
(12 giugno 2019)
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