Consiglio di Stato
Scuola dell'obbligo letale per il muratore
Primo classificato perde il concorso per questioni di equipollenza dei titoli.
Ancora una volta il Consiglio di Stato interviene sulla annosa e dibattuta problematica delle equipollenze dei titoli di studio richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi. Secondo la giurisprudenza, spetta esclusivamente al legislatore il giudizio di equipollenza; essa, è un’eccezione non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e può essere stabilita unicamente da norme primarie o secondarie.
Per la vicenda sottoposta al Supremo Consenso Amministrativo, l’attestato rilasciato dalla scuola popolare non basta. Il candidato al concorso a muratore perde il primo posto in graduatoria, in quanto non risulta idoneo, per mancanza del requisito relativo al possesso della licenza della scuola dell’obbligo.
Il Comune di Benevento aveva indetto, alla fine degli anni ’90, l’avviso pubblico per assumere due muratori a tempo indeterminato. Formatasi la graduatoria, su parere motivato del Provveditorato agli Studi di Benevento, l’ente locale statuiva di non assumere il candidato poiché il titolo posseduto non era equipollente a quello richiesto.
Sta di fatto che la scuola popolare, istituita con decreto legge n. 1559 del 17 dicembre 1947, con la finalità di combattere l’analfabetismo, completare l’istruzione elementare e orientare all’istruzione media o professionale, si concludeva con il rilascio, per i corsi di cui alla lettera C (tale è quello svolto dal ricorrente), di uno speciale attestato cui era attribuita solamente valenza di titolo preferenziale per i concorsi e le assunzioni per i quali era richiesto il certificato degli studi elementari superiori (articolo 6), che secondo la riforma Gentile, all’epoca vigente, si riferiva al corso superiore della scuola elementare (4° e 5° classe).
La scuola elementare, di quel tempo, obbligatoria e gratuita, era, infatti, suddivisa in due corsi, inferiore fino alla terza classe e superiore (4° e 5° classe), cui si accedeva previo superamento di un apposito esame di Stato. Pertanto, il certificato rilasciato dalla scuola popolare non può ritenersi equipollente al diploma di scuola media dell’obbligo.
La situazione non è mutata anche a seguito della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 che ha istituito l’obbligo scolastico fino alla terza media ed ha eliminato le scuole popolari. Il legislatore ha inteso adempiuto l’obbligo scolastico solo per chi ha conseguito il diploma di scuola media; non hanno nessuna valenza i requisiti dell’art. 8 della suddetta legge, in quanto sia la frequenza per almeno otto anni della scuola dell’obbligo che il requisito dell’età (15 anni) non conferiscono automaticamente il diploma della scuola d’obbligo.
Per queste ragioni i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l’appello proposto.
Gianmarco Sadutto
(1 agosto 2014)
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