CONSIGLIO DI STATO
L'Agenzia delle Entrate non può negare l'accesso ai documenti del procedimento tributario concluso
L'interpretazione del principio di inaccessibilità degli atti del procedimento tributario alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente.
La sentenza n. 4046/2014 del Consiglio di Stato vede contrapposti l’Agenzia delle Entrate e una società di interior design su un processo verbale di costatazione da parte della Guardia di Finanza, avente ad oggetto avvisi di accertamento riportanti tassazioni e sanzioni per un valore superiore a 53 milioni di euro.
L’oggetto della contesa è relativo ad un procedimento di accertamento con adesione che si è concluso infruttuosamente, per decorrenza dei termini. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito quale dovesse essere l’approccio dell’Agenzia delle Entrate innanzi alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla società. L’ente pubblico non avrebbe, infatti, dovuto rifiutare l’istanza presentata dalla parte privata per l’asserita carenza di interesse a conoscere i documenti richiesti.
In quanto – cosi come affermato giustamente dal TAR – “… non costituisce ostacolo all’accessibilità degli atti la loro afferenza ad un procedimento tributario, dato che si tratta di un procedimento già concluso e, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, deve ritenersi consentita l’accessibilità degli atti connessi al procedimento tributario quando vengono meno le esigenze di segretezza con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta”. Ed inoltre: “… gli atti sopra menzionati” non “dovrebbero ritenersi sottratti all’accesso in quanto costituenti pareri legali strumentali alle difese da attuare in giudizio, in quanto, … si tratta in realtà di valutazioni compiute prima dell’instaurarsi della fase contenziosa, oggettivamente e direttamente correlate al procedimento amministrativo avviato a seguito della domanda di accertamento con adesione non concluso con l’ente per l’inutile spirare dei termini, che devono pertanto essere qualificati come atti dell’istruttoria procedimentale condizionanti le scelte dell’Amministrazione.”
Nello stesso senso si è conclusa la vicenda davanti ai giudici di Palazzo Spada. Quest’ultimi hanno affermato che la società, convenuta in giudizio, ha interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti proprio perché la decisione di non far luogo ad alcun accordo per la definizione del contenzioso costituiva un effetto anche degli atti per cui il TAR aveva ammesso l’accesso. “Il principio di inaccessibilità degli atti del procedimento tributario di cui all’art. 24 della L. 241/90 riformulato dalla L. 15/2005 – deve infatti essere interpretato alla luce delle modifiche della L. 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” per cui: il ruolo del soggetto passivo dell’obbligazione nell’ambito dell’accertamento tributario è infatti passato da una posizione di mera soggezione passiva ad un ruolo di attiva partecipazione; poi, vi è stata una progressiva valorizzazione dei canoni di collaborazione e di contraddittorio fra le parti del rapporto tributario. Nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione dell’accertamento definitivo dell’imposta dovuta non emergono esigenze di segretezza. Quindi, una volta concluso il procedimento di accertamento, il diritto di accesso non può essere ulteriormente differito in quanto la parte pubblica deve, su istanza della parte privata interessata, rendere disponibili tutti gli atti di riferimento. Pertanto, il contribuente ha un interesse giuridicamente rilevante ad accedere agli atti relativi al procedimento tributario.
In linea di principio quindi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) della L. 241/90, il diritto di accesso è esperibile da parte del contribuente o di qualsiasi altro titolare di un interesse qualificato anche nei procedimenti di natura tributaria, ancorché la disciplina fiscale – cui rinvia espressamente la legge in materia di procedimento amministrativo – nulla disponga al riguardo.
Per maggiori informazioni Gazzettaamministrativa.it.
Gianmarco Sadutto
(1 agosto 2014)
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