Lavoro
Accesso agli atti: niente riservatezza sull'istruttoria dell'Ispettorato con audizione di ex lavoratori
Per il TAR Toscana è illegittimo il diniego di accesso se gli informatori degli Ispettori non sono piú dipendenti della società.
Ad una società toscana veniva notificato un verbale di accertamento del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, relativo ad accertamenti eseguiti dallo stesso circa la regolarità della posizione lavorativa e contributiva di alcuni ex collaboratori (che avevano svolto in passato prestazioni lavorative presso le sedi operative della società medesima) e nel quale venivano contestate alcune presunte violazioni della normativa in materia di lavoro.
La società presentava istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241 del 1990, con specifica richiesta di visionare ed ottenere copia di tutti i documenti e degli atti di istruttoria menzionati nel verbale dell’Ispettorato o comunque posti a base delle determinazioni in esso contenute.
Essendosi protratto il silenzio della P.A. per oltre 30 giorni, sull’istanza si formava il silenzio diniego che la società impugnava con ricorso al TAR.
Resisteva al giudizio l’Amministrazione la cui difesa era tutta impostata sul disposto dell’art. 2 del D.M. 4 novembre 1994 n. 757 in base al quale sono sottratti all’accesso, in quanto coperti da esigenze di riservatezza, i “documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi” (lett. c) nonché quelli “..riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza”.
Il collegio adito, tuttavia, osservava, che la predetta norma non pone un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, ma prevede un limite alla diretta conoscibilità delle notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta; pericolo che ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto deve ritenersi insussistente allorché il rapporto di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni riportate nel verbale venga a cessare: così come era accaduto nel caso di specie atteso che i lavoratori ascoltati nell’istruttoria, svolta dagli ispettori non erano più, oramai, legati da alcun vincolo contrattuale con la società.
Il TAR Toscana, I Sez., con la sentenza del 30 maggio 2018 n. 770, nell’accogliere il ricorso, ha stabilito allora che nelle predette ipotesi, non essendovi esigenze di riservatezza da tutelare mediante la deroga all’obbligo di trasparenza, il diritto di accesso si riespande nella sua pienezza con la conseguenza che l’interesse che giustifica l’istanza non deve necessariamente basarsi su una specifica esigenza difensiva.
Mattia Murra
(5 giugno 2018)
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