Giustizia Amministrativa
Accesso ai documenti: il Consiglio di Stato precisa quando è possibile accedere alle e-mail
Acquista valenza di documento e non è corrispondenza privata l'e-mail inviata al Presidente di un'Ente se il Presidente ha poi provveduto a rendere edotti gli uffici dell'amministrazione dell'esistenza di tale informativa.
Viene, inoltre, eccepito come non si tratterebbe di un documento amministrativo suscettibile di accesso, non trattandosi di atti concernenti attività di interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato nella sentenza del 5.3.2015, n. 1113 ha ritenuto non fondati tali motivi di appello.
L’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 prevede che per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nel caso di specie entrambe le norme, precisa il Consiglio di Stato, contrariamente a questo sostenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, sono state violate.
In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento. Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il rinvio all’«allegato 5». Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione. La tesi dell’appellante sarebbe stata corretta se il Presidente avesse mantenuto in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, assegnandole valenza non rilevante ai fini dell’attività istituzionale dell’ente.
In definitiva, conclude il Consiglio di Stato, deve ritenersi che, per le ragioni esposte, la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail inviata al Presidente dell’Istituto. In relazione alla esigenza di tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail,la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale.
Enrico Michetti
La Direzione
(15 marzo 2015)
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