TAR VENETO
Accesso agli atti di una società privata richiesto da un Ente pubblico
Un singolare caso di accesso, a "parti invertite", sull'imposta di soggiorno.
Una società che gestiva due aree camper attrezzate nel territorio di un Comune veneto, rifiutava si riscontrare l’istanza di accesso che il Comune le aveva rivolto e che aveva ad oggetto l’ostensione dei tabulati estratti dal software di gestione delle entrate e delle uscite dei mezzi, in un determinato periodo storico, al fine di rendere possibile l’applicazione dell’imposta di soggiorno dovuta dagli utenti di strutture ricettive.
Decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per riscontrare l’istanza di accesso, perdurando l’inerzia della società, l’Ente locale ha adito il TAR per ottenere ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 copia degli atti richiesti.
La società ha contrastato le avverse pretese con diffuse argomentazioni, sia in rito che nel merito.
Il Tribunale amministrativo del Veneto (III Sez.) si è pronunciato con sentenza n. 505 del 10 maggio 2018, accogliendo il ricorso.
I giudici veneti, in via preliminare, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa sulla specifica controversia in quanto la stessa, pur avendo sullo sfondo la materia tributaria, aveva per oggetto una richiesta di accesso agli atti non riguardando direttamente l’esercizio del potere impositivo.
Del resto, è noto che soggetto passivo d’imposta è il cliente (ospite, turista), mentre i gestori delle strutture ricettive non sono sostituti d’imposta né responsabili d’imposta: dunque, in caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno i relativi importi possono essere accertati e riscossi dal Comune solo nei confronti dell’ospite: unico soggetto passivo del tributo è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nessuna responsabilità fiscale ricade sugli albergatori.
Ma il profilo di maggior interesse affrontato dal TAR Veneto è stato l’esame del merito del ricorso che atteneva, in primo luogo, alla verifica della sussistenza o meno della legittimazione passiva della società resistente che era e resta soggetto privato: il TAR ha preliminarmente ribadito che le disposizioni sul diritto di accesso si applicano anche ai soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, nonché ai gestori di pubblici servizi (artt. 22 e 23 L. 241/1990).
La parte resistente è, dunque, qualificabile come soggetto ausiliario della P.A. in quanto titolare di obblighi strumentali all’esazione dell’imposta di soggiorno (obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento di denaro pubblico, perché ricevuto a titolo di pagamento di un’imposta dovuta dal turista al Comune), sicché, almeno limitatamente a detta attività, disciplinata dal diritto nazionale (norme sulla contabilità di Stato e sull’imposta di soggiorno), risulta investita di compiti di rilievo pubblicistico (in sostanza è un vero e proprio “agente contabile”) e deve, pertanto, ritenersi soggetta all’accesso documentale da parte di chi vi abbia interesse.
Il Collegio, preso atto che le aree destinate ad ospitare i camper son qualificabili “strutture ricettive all’aperto” (vale a dire quelle che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili, attrezzate di servizi igienici e docce, nonché di utilità varie per la manutenzione e la pulizia degli automezzi) e valutato che i documenti richiesti sono pertinenti all’interesse diretto e concreto del Comune, in quanto funzionali a conoscere il numero dei pernottamenti effettuati dai turisti nelle aree camper attrezzate gestite dalla resistente e, quindi, a rendere possibile la concreta esazione dell’imposta di soggiorno, ha ritenuto illegittimo il diniego all’accesso.
Mattia Murra
(15 maggio 2018)
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