TAR CALABRIA
Il diritto di accesso ai documenti: l'autonomia della domanda
Ribadita, in una fattispecie in materia di edilizia, l'autonomia dell'azione per ottenere l'accesso agli atti.
Con istanza dell’ottobre 2017 il proprietario di un fabbricato chiedeva ad un Comune calabrese che venisse consentito l’accesso alla documentazione relativa al progetto di demolizione e ricostruzione di un manufatto confinante ed alla successiva S.C.I.A. e relativo progetto di variante in corso d’opera, al fine di tutelare i propri diritti dominicali, siccome esposti a pregiudizio a seguito degli interventi edilizi oggetto di assenso da parte dell’Amministrazione civica.
Il Comune denegava l’accesso ai documenti in ragione della opposizione formulata dalla controinteressata.
Avverso il predetto diniego ha proposto allora ricorso giurisdizionale il richiedente l’accesso, scontrandosi con la difesa dell’Ente che, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del gravame essendo oramai comunque decorso il termine per impugnare gli atti di assenso dell’opera edilizia.
Il TAR calabro (sede di Catanzaro, II Sezione) ha accolto il ricorso con sentenza n. 757 del 26 marzo 2018.
I giudici amministrativi hanno ovviamente riconosciuto che il controinteressato non abbia il potere di inibire l’ostensione dei titoli edilizi, sicché il fatto in sé della sua “ferma opposizione” non è circostanza che possa assumere di per sé autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del diniego di accesso agli atti, essendo comunque onerata l’Amministrazione dell’obbligo di valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente.
Nella specie il ricorrente era sicuramente legittimato all’accesso in qualità di proprietario confinante all’immobile interessato dall’attività edilizia assentita dall’Amministrazione comunale, avendo il medesimo esplicitamente fatto riferimento all’esigenza di tutelare la propria posizione soggettiva, ciò che vale a radicare una posizione di interesse, che non può essere sindacata dal giudice amministrativo sotto il profilo della individuazione e della valutazione degli strumenti di tutela potenzialmente attivabili e della relativa tempestività: è stato quindi ribadito il principio secondo il quale il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio.
Mattia Murra
(9 aprile 2018)
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