Il perdono della P.A. con i soldi pubblici
Beccato dalla Finanza ad esercitare sistematicamente la libera professione durante il congedo retribuito
Condannato per danno erariale un medico della ASL di Arezzo che durante i permessi retribuiti per assistere la madre invalida esercitava la libera professione nonostante l'espresso divieto contenuto nel provvedimento di concessione.
Errare e' umano, perseverare e' diabolico e così è stato per la storia che ha visto coinvolto un ginecologo toscano che, in congedo retribuito presso la ASL di Arezzo per assistere la madre portatrice di handicap, contemporaneamente esercitava la libera professione ambulatoriale.
La vicenda conclusasi con sentenza della Corte dei Conti, sezione Toscana, del 26 agosto n. 155, ha visto il medico condannato per € 33.207,82.
Un danno economico rilevante per la ASL n. 8 di Arezzo che non era nuova a truffe del genere. Stesso copione, stesso protagonista.
Nonostante infatti fosse già stato condannato dalla Corte dei Conte un anno fa e precisamente con sentenza del 19 agosto 2013 sempre per danno alle casse dello stato, evidentemente, tale condanna non ha sortito effetti, data la recidiva e nonostante un procedimento penale pendente per truffa aggravata continuata.
Ma veniamo alla vicenda. In considerazione della gravità accertata delle condizioni della madre, al medico era stato riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per 15 giorni al mese come prevede la normativa e nel provvedimento di concessione si disponeva che “la sospensione del rapporto di lavoro determina la sospensione di ogni altra attività lavorativa ad esso collegata, compresa la libera professione extra muraria”.
Le legge, per sfortuna del ginecologo, prevede la convivenza con la persona invalida. Condizione solo formalmente rispettata in quanto il medico in realtà era stabilmente convivente con la compagna ed i figli, peraltro in un comune diverso.
Per stessa ammissione del pubblico dipendente la libera professione era stata svolta, e peraltro la Corte ha accertato la sistematicità della violazione del divieto, in quanto è stato provato in giudizio lo svolgimento di 32 prestazioni professionali nei periodi considerati.
Già una volta il medico era stato “perdonato”. La ASL, infatti, "al fine di ripristinare un clima di reciproca fiducia e tranquillità lavorativa" sottoscriveva un transazione con il medico e conciliava la vicenda revocando "la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di sette giorni (7 giorni)... dando atto della buona fede del dottore e della conseguente scusabilità dell’errore in cui è incorso nel ricostruire il quadro normativo che disciplina l’esercizio della libera professione extramuraria”.
La valutazione amministrativa, tuttavia, è separata dall’azione risarcitoria della procura contabile che non ammette scusanti. Come sempre chi riceve emolumenti pubblici, è tenuto a rispettare le regole del gioco.
Speriamo che stavolta il medico abbia imparato la lezione.
Luca Tosto
(29 agosto 2014)
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