Odi greggi belar, muggire armenti....
Quel gregge qui non può passar
Annullata dal TAR Abruzzo un'ordinanza sindacale recante divieto di transito e sosta di greggi nel territorio comunale.
Il Sindaco del Comune di Tortoreto si doveva esser stancato, e non poco, ad ascoltare le lamentele di quella parte di popolazione che odiava il transito delle greggi nel territorio comunale durante il periodo della transumanza. Ed allora nel 2012, presa carta (intestata) e penna, ha redatto l’ordinanza contingibile ed urgente n. 162 del 26 ottobre, intimando il divieto di transito e di sosta delle greggi in tutta la superficie del ridente comune abruzzese. Suscitando al contempo, però, le ire di un allevatore locale il quale ha impugnato l’atto (fondato sugli artt. 50 e 54 del TUEL, e quindi in sostanza con invocazione del dovere di tutelare la salute collettiva) dinanzi al TAR.
L’allevatore ha avuto gioco facile ed i giudici amministrativi hanno fatto a pezzi l’ordinanza sindacale senza neppure entrare nel merito della effettiva sussistenza delle pretese esigenze di preservazione della salute pubblica. Invero, con la sentenza n. 554 del 14 giugno, il TAR de L’Aquila si è limitato ad osservare che il fenomeno della transumanza è periodico e ricorrente: quindi in sé assolutamente prevedibile (e, per certi versi, persino scontato). Quindi, considerato che le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti hanno come loro presupposto proprio l’imprevedibilità della circostanza che intendono fronteggiare, il loro utilizzo si appalesa illegittimo in presenza di eventi che possono e debbono essere affrontati con strumenti ordinari.
Significativo è il passaggio costituente il cuore della (pur stringata, giustamente) parte motiva della decisione: “l’evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione contingibile, ossia meramente temporanea (e limitata al tempo necessario ad impedire i preventivati eventi pregiudizievoli), ed invero l’ordinanza impugnata, che dispone il "divieto di pascolo e la sosta di greggi", senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile (cfr., ex pluris Cons. di Stato, n.3490/2012), e come tale non sussumibile nella fattispecie normativa considerata”. Come dire, in altre parole, che vi è una stridente contraddizione in termini tra il fenomeno da contrastare (assolutamente ciclico) e la natura delle ordinanze extra ordinem (serventi lo scopo di osteggiare episodi imprevisti ed imprevedibili).
V’è di più: il provvedimento non aveva neppure alcun termine finale di efficacia: cioè il Sindaco aveva introdotto un divieto sine die…
Se lo avesse fatto all’epoca di Leopardi (“odi greggi belar, muggire armenti…”) sarebbe stato messo alla gogna…
Rodolfo Murra
(16 giugno 2014)
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