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Consiglio di Stato

Straniero residente e condannato: è possibile concedere la cittadinanza

I giudici chiariscono che l'aver commesso un reato non può essere da solo elemento per negare la naturalizzazione. Il “giudizio di inaffidabilità” non può essere automatico.

Il Consiglio di Stato, terza sezione, con la sentenza n. 5544 pubblicata l’11 novembre, ha chiarito che al cittadino extracomunitario che ne abbia fatta richiesta, non può essere negata la cittadinanza per il solo fatto di aver commesso un reato.

Ovviamente devono sussistere tutti i requisiti di legge, ma la sentenza assume un certo rilievo nella parte in cui chiarisce i limiti all’ampia discrezionalità amministrativa in relazione alla concessione del provvedimento.

Facciamo chiarezza.

In Italia fra le alternative riconosciute (tra cui quella della contrazione di matrimonio con un cittadino italiano) è possibile presentare l’istanza di richiesta della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992 per lo straniero che risiede legalmente dal almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Molti sono i requisiti indispensabili, ma, ciò che è importante sottolineare, è che in casi come questo la concessione della cittadinanza italiana, su richiesta - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscere ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – non è decisione vincolata ma ampiamente discrezionale.

Fin dove può operare però tale discrezionalità?

Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza, riformando la sentenza del Tar con cui era stato ritenuto legittimo il rigetto della domanda di un cittadino pakistano residente in Italia da svariati anni (più di dieci).

Nel 2007 lo straniero aveva chiesto la naturalizzazione, ma nel 2011 era arrivata la risposta che negava la cittadinanza perché risultava l’esistenza di un decreto penale di condanna per falso ideologico in concorso con il progettista di un’opera edilizia, in parziale difformità rispetto ai canoni di legge.

Inizialmente niente da fare per il pakistano, neanche dopo richieste di chiarimenti: “la condanna subita è comunque indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza...”, questa la risposta del Ministero dell’Interno.

Diceva il Tar in primo grado, dando ragione al Ministero “ la delicatezza degli interessi coinvolti non può che comportare il riconoscimento in capo all’Amministrazione di ampi margini di discrezionalità…”.

Il giudice d’appello invece, riformando la precedente sentenza, ha accolto le ragioni dello straniero che lamentava il fatto che non ci fosse stata alcuna approfondita valutazione della personalità dell’istante, né della circostanza che il fatto risalisse al 2004 e che fosse di lieve gravità (peraltro era stata pagata la sanzione pecuniaria).

Nessuno aveva valutato la sua condotta di vita in Italia, ed in questi termini, dicono i giudici, “la sentenza (di primo grado) si adegua in modo quasi acritico ad una determinazione del Ministero che inferisce un giudizio d’inaffidabilità in modo automatico dal decreto penale di condanna, non tenendo conto né della risalenza del fatto (2004), né dell’assenza di ulteriori carichi pendenti, né della pendenza del procedimento per la riabilitazione (poi favorevolmente esitato), né della regolarità dello stile di vita dell’appellante”.

La legge in materia prevede che l’esistenza di precedenti penali non costituisce preclusione automatica e tassativa della concessione della cittadinanza italiana, ed è necessaria “un’adeguata istruttoria in ordine alla concreta e complessiva vicenda personale dello straniero naturalizzando”.

Nonostante la discrezionalità della amministrazione in questi casi sia amplissima, una condanna penale per una violazione di legge solo formale, peraltro di scarsa rilevanza, non può essere l’unico motivo per negare la cittadinanza soprattutto se non sono stati valutati tutti gli alti elementi a favore dell’extracomunitario.

Solo dalla condanna in sé e non dalla gravità, o meno, della vicenda, la P.A. ha denotato quell’”... insufficiente livello di integrazione del ricorrente nel nostro “contesto sociale” ...”

In conclusione, un uso incompleto della discrezionalità amministrativa, depone oggi a favore dello straniero che, pur avendo sbagliato, potrà sperare in una amministrazione che valuti rilevante e fondato il suo interesse a sentirsi a pieno Italiano.

Luca Tosto

(13 novembre 2014)

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