Danno erariale
Spazi televisivi con soldi pubblici. La Corte dei Conti bastona i Presidenti dei gruppi consiliari
Una condotta gravemente colposa nell'utilizzo delle risorse finanziare per la collettività.
Ancora una volta torniamo ad affrontare la problematica relativa allo sperpero di denaro pubblico. La vicenda coinvolge il Consiglio Regionale, in particolare i Presidenti dei gruppi consiliari.
Alcuni di questi, di cui non si conosce né il nome né il partito di riferimento visti gli omissis e le abbreviazioni riportarti in sentenza, sono stati condannati dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Emilia-Romagna (sentenza n. 140/2014) per aver adoperato i fondi pubblici in modo illegittimo.
I sette capogruppo, senza tener conto della disciplina in materia di comunicazione politica, acquistavano, con i contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari, spazi televisivi nella programmazione di emittenti locali.
Sul punto, secondo il parere rilasciato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), “alla luce del quadro normativo di riferimento (l. n. 28/2000 e successive modifiche) l’unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali è rappresentata dai messaggi politici autogestiti a pagamento”.
La normativa sulla par condicio, che promuove e disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento tra i soggetti politici, ha la sua efficacia, secondo quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione (Decreto – Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004), anche per le emittenti locali. Per quest’ultime i messaggi autogestiti a pagamento “devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata” la dicitura “messaggio politico a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Gli spazi televisivi acquistati nella vicenda in esame – affermano i giudici contabili – riguardano trasmissioni non assimilabili a quanto previsto dalla normativa. La cessione a titolo oneroso di spazi di informazione “risulterebbe in evidente contrasto con i principi posti a tutela del pluralismo dell’informazione, primo fra tutti quello della parità di trattamento”, obiettività, imparzialità ed equità.
La condotta dei convenuti è stata – a parer della Corte – gravemente colposa. Non hanno adottato lo standard minimo di diligenza richiesta, ma hanno “omesso di attivarsi come si attiverebbe, nella stessa situazione, anche il meno provveduto degli amministratori esercente quella determinata attività”. Chi svolge una funzione rappresentativa, qual è l’incarico di presidente del gruppo, dovrebbe tener conto della “gestione di contribuzioni pubbliche visti gli aspetti di particolare rilevanza e gli interessi pubblici coinvolti e l’impatto finanziario per la collettività che la gestione di tali fonti finanziarie comporta”.
In conclusione i giudici contabili, considerata la responsabilità che la legge riconosce solo in capo al Presidente del gruppo (art. 1, comma 7, l.r. 8.9.1997, n. 32), hanno ritenuto responsabili i convenuti.
La Regione ha subito un danno patrimoniale rilevante in relazione alle somme illegittimamente erogate. Questo danno è stato ripartito distintamente tra tutti i convenuti, tenendo conto delle rispettive qualità e delle singole condotte.
Le somme oscillano da un massimo di 38 mila euro ad un minimo di 108.
Gianmarco Sadutto
(17 ottobre 2014)
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