Conflitto di interessi
Processo: si costituiscono in gruppo e la Corte dei Conti li fa fuori
Non sempre risparmiare sull'avvocato giova.
Interessante questione è stata decisa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza n. 142 del 4 agosto 2015 che ha esaminato la posizione dei convenuti Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Segretario comunale e Responsabile del Servizio Finanziario di un Comune citati in giudizio dalla Procura contabile per un danno alle casse comunale conseguente ad una delibera di conferimento di un incarico esterno.
I citati convenuti, ad eccezione del Segretario comunale, si sono costituiti in giudizio con una memoria congiunta, a mezzo dello stesso Avvocato, circostanza questa che ha portato la Corte dei Conti a dichiarare la nullità della costituzione e la loro contumacia.
Sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi.
Nella vicenda in esame il conflitto d'interesse è stato rinvenuto dal Collegio tra gli organi politici ed il responsabile del servizio finanziario in quanto gli amministratori hanno adottato la delibera di conferimento dell'incarico esterno "incriminata" sulla base del parere reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.
La Corte, quindi, richiamando la giurisprudenza che ritiene non perseguibili gli Organi politici che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico, ha concluso rilevando il conflitto d'interessi fra la posizione degli amministratori rispetto a quella del Responsabile pro tempore del Servizio Finanziario dell’Ente.
Quella stessa giurisprudenza, tuttavia, non ha salvato i convenuti che nel merito sono stati condannati per il danno erariale. In sintesi per la Corte il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell’odierno giudizio è particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della stessa Corte dei Conti formatasi in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.
Il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può, infatti, mai debordare nell’arbitrio ma deve comunque corrispondere a dei canoni di ragionevolezza e buona amministrazione.
Pertanto, anche ammettendo l’impossibilità, indimostrata nell’odierno giudizio, di far fronte al fabbisogno con professionalità interne, ipotizzate non idonee, l’acquisizione dall’esterno di tali figure doveva avvenire previa verifica delle professionalità disponibili, condotta anche a seguito di idonea pubblicità.
Per maggiori informazioni e per scaricare gratuitamente la sentenza integrale clicca gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(11 agosto 2015)
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