Giustizia
E' legge il decreto in materia fallimentare
Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione del provvedimento che si occupa anche di materia civile e processuale civile.
Il sito istituzionale di Palazzo Madama comunica che - con 159 voti favorevoli e 104 contrari - l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
Nel corso della seduta, al termine della discussione generale, la Ministro dei rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del testo licenziato dalla Camera.
Dopo le numerose integrazioni della Camera, il provvedimento risulta composto di 24 articoli:
-il Titolo I (articoli da 1 a 11) reca disposizioni in materia di procedure concorsuali;
-il Titolo II (articoli da 12 a 15) verte sulle procedure esecutive;
-il Titolo III (articoli 16 e 17) riguarda misure fiscali;
-il Titolo IV (articoli da 18 a 21-octies) reca previsioni in materia di efficienza della giustizia e processo telematico;
-il Titolo V (articoli da 22 a 24) detta una disciplina transitoria.
Il relatore ha spiegato che i primi 11 articoli modificano la legge fallimentare e riguardano il concordato preventivo, i requisiti del curatore fallimentare, la definizione delle procedure concorsuali, gli effetti dei contratti in corso di esecuzione, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, gli atti di liquidazione.
L'articolo 13 modifica la disciplina dell'esecuzione forzata. L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti.
L'articolo 18 disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e contabili. L'articolo 18-bis detta disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura ordinaria.
L'articolo 19 riguarda il processo civile telematico. L'articolo 21-bis reca misure fiscali che incentivano la degiurisdizionalizzazione. L'articolo 21-ter riguarda i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo.
L'articolo 21-octies, per bilanciare continuità produttiva e sicurezza nell'Ilva di Taranto, prevede che l'attività degli stabilimenti di interesse strategico nazionale possa proseguire per un periodo di dodici mesi dall'adozione di misura cautelare di sequestro, se entro trenta giorni viene presentato e comunicato all'autorità giudiziaria un piano di misure aggiuntive, anche provvisorie, per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Per avere maggiori informazioni: Comunicato sul sito del Senato
Moreno Morando
(6 agosto 2015)
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