Gazzetta Ufficiale
In vigore dal 21 agosto la legge in materia fallimentare
La Legge n. 132/2015 contiene anche norme che riguardano diritto civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 – Supplemento Ordinario n. 50- del 20 agosto 2015 è stato pubblicata la Legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
La Legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 21 agosto 2015. Sullo stesso numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo coordinato della norma citata con il Decreto Legge n. 83/2015.
Sul QPA del 6 agosto scorso avevamo dato notizia della conversione in legge del Decreto, con l’approvazione definitiva del Senato, dopo le numerose integrazioni della Camera.
In particolare, il Provvedimento risulta composto di 24 articoli:
-il Titolo I (articoli da 1 a 11) reca disposizioni in materia di procedure concorsuali;
-il Titolo II (articoli da 12 a 15) verte sulle procedure esecutive;
-il Titolo III (articoli 16 e 17) riguarda misure fiscali;
-il Titolo IV (articoli da 18 a 21-octies) reca previsioni in materia di efficienza della giustizia e processo telematico;
-il Titolo V (articoli da 22 a 24) detta una disciplina transitoria.
Il relatore aveva spiegato che i primi 11 articoli modificano la legge fallimentare e riguardano il concordato preventivo, i requisiti del curatore fallimentare, la definizione delle procedure concorsuali, gli effetti dei contratti in corso di esecuzione, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, gli atti di liquidazione.
L'articolo 13 modifica la disciplina dell'esecuzione forzata. L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti.
L'articolo 18 disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e contabili. L'articolo 18-bis detta disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura ordinaria.
L'articolo 19 riguarda il processo civile telematico. L'articolo 21-bis reca misure fiscali che incentivano la degiurisdizionalizzazione. L'articolo 21-ter riguarda i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo.
L'articolo 21-octies, per bilanciare continuità produttiva e sicurezza nell'Ilva di Taranto, prevede che l'attività degli stabilimenti di interesse strategico nazionale possa proseguire per un periodo di dodici mesi dall'adozione di misura cautelare di sequestro, se entro trenta giorni viene presentato e comunicato all'autorità giudiziaria un piano di misure aggiuntive, anche provvisorie, per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Per saperne di più:
vai alla Legge n. 132/2015
vai al testo coordinato della Legge n. 132/2015 con il D.L. n. 83/2015
Fonte: Gazzetta Ufficiale.
Moreno Morando
(20 agosto 2015)
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