Sezioni Unite
Alloggi di edilizia residenziale pubblica: la rideterminazione del prezzo di cessione
il riparto di giurisdizione nell'ordinanza del 22 febbraio 2018.
Un gruppo di cittadini veneti, acquirenti di alloggi realizzati in regime di edilizia economica e popolare, adivano il Tribunale ordinario evocando in giudizio il Comune, chiedendo la rideterminazione del prezzo di cessione degli alloggi medesimi, sostenendo che l'Amministrazione aveva determinato in modo erroneo il relativo il corrispettivo. Il Giudice dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO e la causa era riassunta dinanzi al TAR il quale, però, ritenendo che il contratto di compravendita di un alloggio di edilizia economica e popolare non fosse una convenzione urbanistica od un accordo accedente ad un procedimento amministrativo, tali da far configurare la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie, sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e la “palla” passava alla Suprema Corte.
Invero la domanda avanzata dagli attori non aveva di mira l’esercizio di una funzione pubblica o l’attività provvedimentale della Pubblica amministrazione, ma soltanto il diritto soggettivo a versare il prezzo stabilito secondo un calcolo automatico e quindi era volta a recuperare quanto versato oltre il dovuto. In altri termini era stato fatto valere un diritto soggettivo la cui attuazione deriva dall’attività materiale di calcolo effettuata dalla Pubblica amministrazione, ma che non involge l’atto amministrativo quale manifestazione del pubblico potere autoritativamente esercitato.
La Suprema Corte, con ordinanza 22 febbraio 2018, ha confermato l'orientamento tracciato dal TAR stabilendo il principio in forza del quale in tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione rinviene il proprio discrimine nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, delle proprie attribuzioni, sicché le controversie relative alla fase prenegoziale pubblicistica, in cui è coinvolto un suo potere, spettano al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla fase contrattuale privatistica al giudice ordinario.
Il riparto di giurisdizione è infatti fondato sulle comuni regole correlate alla posizione giuridica soggettiva prospettata, di talchè nella fase pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri tesi al perseguimento di interessi pubblici e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, le controversie, relative a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti, sono devolute al giudice amministrativo, mentre nella fase privatistica sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle vicende del rapporto, sorto per effetto del provvedimento.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(27 febbraio 2018)
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